Art. 13 · Condizioni generali supplementari per i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare dalle zone soggette a restrizioni suini detenuti in zone soggette a restrizioni

Art. 13

Condizioni generali supplementari per i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare dalle zone soggette a restrizioni suini detenuti in zone soggette a restrizioni

In vigore dal 9 giu 2021
Condizioni generali supplementari per i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare dalle zone soggette a restrizioni suini detenuti in zone soggette a restrizioni Le autorità competenti degli Stati membri interessati autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di partite di suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni unicamente se i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare tali partite: a) soddisfano le prescrizioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; e b) sono puliti e disinfettati conformemente all', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione delle autorità competenti degli Stati membri.
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