Art. 12
Condizioni generali supplementari per gli stabilimenti di suini detenuti situati in zone soggette a restrizioni
In vigore dal 9 giu 2021
Condizioni generali supplementari per gli stabilimenti di suini detenuti situati in zone soggette a restrizioni
Le autorità competenti degli Stati membri interessati autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di suini detenuti in stabilimenti in tali zone soggette a restrizioni, al di fuori di tali zone, unicamente nei casi contemplati agli articoli da 18 a 22, se sono soddisfatte le condizioni specifiche previste in tali articoli e purché:
a)
lo stabilimento di spedizione sia stato visitato da un veterinario ufficiale almeno una volta dopo l'inserimento delle zone soggette a restrizioni nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento e sia oggetto di visite periodiche da parte di veterinari ufficiali, come previsto all', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687, almeno due volte l'anno, con un intervallo di almeno quattro mesi tra tali visite;
b)
lo stabilimento di spedizione applichi prescrizioni in materia di biosicurezza per la peste suina classica:
i)
conformemente alle misure di biosicurezza rafforzate per gli stabilimenti di suini detenuti situati in zone soggette a restrizioni di cui all'allegato II; e
ii)
stabilite dallo Stato membro interessato;
c)
nello stabilimento di spedizione sia realizzata una sorveglianza continua mediante test di identificazione dell'agente patogeno e test per la ricerca degli anticorpi per la peste suina classica:
i)
conformemente all', paragrafo 2, e all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/687;
ii)
ogni settimana, con esito negativo, almeno sui primi due suini detenuti morti di età superiore a 60 giorni o, in mancanza di questi, su qualsiasi suino detenuto che sia morto dopo lo svezzamento, in ciascuna unità epidemiologica;
iii)
almeno durante il periodo di monitoraggio della peste suina classica di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687 prima del movimento della partita dallo stabilimento di spedizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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