Art. 1
In vigore dal 3 giu 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è così modificato:
1)
all'articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli operatori spostano partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone all'interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene:
a)
le informazioni richieste conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e
b)
il seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:
“Prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.”
»;
2)
l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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