Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 giu 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è così modificato: 1) all'articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Gli operatori spostano partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone all'interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene: a) le informazioni richieste conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e b) il seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento: “Prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.” »; 2) l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
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