Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 giu 2021
1.   La larva di Tenebrio molitor essiccata, come specificato nell’allegato del presente regolamento, è inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. 2.   Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, solo il richiedente iniziale: società: SAS EAP Group, indirizzo: 35 Boulevard du Libre Échange, 31650 Saint-Orens-de-Gameville, Francia, è autorizzato a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento di cui al paragrafo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti a norma dell’ del presente regolamento o con il consenso di SAS EAP Group. 3.   La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti di etichettatura indicati nell’allegato del presente regolamento.
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