Art. 2
In vigore dal 31 mag 2021
1. Una domanda di autorizzazione a norma dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006, per l’uso di una sostanza nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione o nella riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata, è considerata conforme all’articolo 62, paragrafo 4, lettera e), di tale regolamento se contiene i seguenti elementi:
a)
una descrizione e un’analisi della funzione della sostanza e
b)
una motivazione che dimostri che sono soddisfatte le condizioni di cui all’, lettere a) o b), del presente regolamento, a seconda dei casi.
2. Una domanda di autorizzazione a norma dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006, per l’uso di una sostanza nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione o nella riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata, è considerata conforme all’articolo 62, paragrafo 5, lettera a), di tale regolamento se contiene i seguenti elementi:
a)
una descrizione succinta degli effetti sulla salute umana o sull’ambiente conformemente alle informazioni fornite nella relazione sulla sicurezza chimica;
b)
una descrizione succinta dei benefici socioeconomici derivanti dall’uso oggetto della domanda, che preveda anche una motivazione che dimostri che sono soddisfatte le condizioni di cui all’, lettere a) o b), del presente regolamento, a seconda dei casi;
c)
una conclusione basata su un confronto dei rischi e dei benefici derivanti dall’uso della sostanza oggetto della domanda, come previsto alle lettere a) e b) del presente paragrafo.
3. Se la domanda di autorizzazione riguarda l’uso di una sostanza nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione o nella riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, unitamente a eventuali contributi di terzi su possibili alternative presentati a norma dell’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, sono sufficienti per valutare i fattori socioeconomici e l’idoneità delle alternative associate all’uso della sostanza.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano mutatis mutandis alle relazioni di revisione presentate a norma dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 riguardanti il rilascio di un’autorizzazione per l’uso di una sostanza nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione o nella riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata.
5. Entro il 5 luglio 2021 l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») mette a disposizione del pubblico formati specifici per l’analisi delle alternative e l’analisi socioeconomica da utilizzare nelle domande di autorizzazione per l’uso di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione o nella riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata, nonché nelle relazioni di revisione relative a un’autorizzazione rilasciata per tali usi, presentate a norma del presente regolamento, che rispecchino gli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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