Art. 1 · Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione

Art. 1

Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione

In vigore dal 27 mag 2021
Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione 1.   Le autorità competenti pubblicano sul loro sito web le informazioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156, utilizzando il modello di cui all’allegato I del presente regolamento. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate dalle autorità competenti integralmente in un’unica pagina web dedicata dei propri siti web, oppure in pagine web distinte, indicanti rispettivamente le informazioni di cui al presente paragrafo per i fondi di investimento alternativi (FIA) e per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). 3.   Le autorità competenti pubblicano sintesi chiare, concise e facilmente comprensibili delle informazioni di cui al paragrafo 1, utilizzando i modelli di cui all’allegato II del presente regolamento. Tali sintesi sono pubblicate nella stessa pagina web delle informazioni di cui al paragrafo 1, nella parte superiore o inferiore di tale pagina web.
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