Art. 2 · Obiettivi dello strumento

Art. 2

Obiettivi dello strumento

In vigore dal 27 mag 2021
Obiettivi dello strumento 1.   L’obiettivo dello strumento è integrare le attività di cooperazione in ambito nucleare che sono finanziate ai sensi del regolamento (UE) 2021/947, in particolare al fine di sostenere la promozione di un elevato livello di sicurezza nucleare e di radioprotezione e l’esecuzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti dei materiali nucleari nei paesi terzi, rifacendosi alle attività nell’ambito del pertinente quadro regolamentare dell’Euratom, nonché in linea con il presente regolamento e in modo quanto più aperto possibile. Nel quadro di tale obiettivo, lo strumento mira inoltre a sostenere la promozione della trasparenza nei processi decisionali relativi al nucleare delle autorità dei paesi terzi. 2.   In conformità del paragrafo 1, lo strumento persegue i seguenti obiettivi specifici: a) la promozione di un’autentica cultura della sicurezza nucleare e della radioprotezione, l’attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e radioprotezione e il miglioramento costante della sicurezza nucleare, compresa la promozione della trasparenza nei processi decisionali delle autorità dei paesi terzi relativi alla sicurezza degli impianti nucleari; b) la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché lo smantellamento e la bonifica degli ex siti e impianti nucleari, compresa la promozione della trasparenza nei processi decisionali delle autorità dei paesi terzi; c) l’istituzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti del materiale nucleare nei paesi terzi.
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