Art. 11
Persone ed entità ammissibili
In vigore dal 27 mag 2021
Persone ed entità ammissibili
1. È data priorità alle persone e alle entità dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati, dei paesi candidati potenziali e dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato. La partecipazione alle gare d’appalto e alle procedure di concessione di sovvenzioni e premi per le azioni finanziate a norma dello strumento è aperta alle organizzazioni internazionali, nonché a tutti i soggetti giuridici che hanno la cittadinanza e, nel caso delle persone giuridiche, hanno effettivamente sede nei seguenti paesi o territori:
a)
gli Stati membri, i beneficiari dello strumento di assistenza preadesione (IPA III), istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisca lo strumento di assistenza preadesione (IPA III), e le parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (18);
b)
i paesi partner nell’area del vicinato di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/947;
c)
i paesi e territori in via di sviluppo, quali inseriti nell’elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo pubblicato dal comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico («elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo»), che non sono membri del G-20, nonché i paesi e territori d’oltremare definiti dalla decisione 2013/755/UE del Consiglio (19);
d)
i paesi in via di sviluppo, quali inseriti nell’elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo, che sono membri del G-20, nonché altri paesi e territori, quando la pertinente procedura si svolge nel contesto di un’azione finanziata dall’Unione a norma del presente regolamento a cui partecipano;
e)
i paesi per i quali la Commissione stabilisce l’accesso reciproco al finanziamento esterno;
f)
i paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in caso di contratti attuati in un paese meno sviluppato o in un paese povero fortemente indebitato inserito nell’elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo;
g)
i paesi terzi in cui si svolgono le attività previste dagli specifici programmi indicativi pluriennali, piani d’azione o misure.
L’accesso reciproco di cui al primo comma, lettera e), può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese riconosce l’ammissibilità a parità di condizioni a entità dell’Unione e di paesi ammissibili a norma del presente regolamento. La Commissione decide in merito all’accesso reciproco e alla sua durata previa consultazione del paese o dei paesi destinatari in questione.
2. Tutte le forniture e i materiali finanziati nell’ambito dello strumento possono avere origine nei paesi e alle rispettive condizioni specificate al paragrafo 1.
3. Le norme del presente articolo non si applicano alle persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente, oppure un altro rapporto contrattuale con un appaltatore, o eventualmente un subappaltatore, ammissibile, né creano limitazioni basate sulla cittadinanza.
4. Per le azioni cofinanziate congiuntamente da un’entità o attuate in gestione diretta o gestione indiretta con le entità elencate all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti da ii) a viii), del regolamento finanziario si applicano altresì le norme di ammissibilità di tali entità.
5. Se i donatori erogano finanziamenti a un fondo fiduciario istituito dalla Commissione o attraverso entrate con destinazione specifica esterne, si applicano le norme di ammissibilità dell’atto costitutivo di tale fondo fiduciario oppure, nel caso delle entrate con destinazione specifica esterne, dell’accordo con il donatore.
6. Per le azioni finanziate ai sensi dello strumento e di un altro programma dell’Unione, sono considerate ammissibili le entità ammissibili nell’ambito di uno qualsiasi di questi programmi.
7. L’ammissibilità prevista al presente articolo può essere limitata rispetto alla cittadinanza, all’ubicazione geografica o alla natura dei richiedenti, oppure all’origine delle forniture e dei materiali, ove tali limitazioni siano richieste dal carattere e dagli obiettivi specifici dell’azione e nella misura necessaria per la sua efficace attuazione.
8. Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi non ammissibili possono essere considerati ammissibili in caso di urgenza o indisponibilità di servizi sui mercati dei paesi o territori interessati, o in altri casi debitamente giustificati, qualora l’applicazione di norme in materia di ammissibilità renda la realizzazione di un’azione impossibile o estremamente difficoltosa.
9. Per promuovere le capacità, i mercati e gli acquisti locali è data priorità agli appaltatori locali e regionali nei casi in cui il regolamento finanziario preveda l’aggiudicazione in base a una sola offerta. In tutti gli altri casi la partecipazione di appaltatori locali e regionali è promossa in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario.
Storico versioni
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