Art. 3

Art. 3

In vigore dal 27 mag 2021
1.   Le autorità doganali sono invitate a interrompere la registrazione delle importazioni stabilita conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/370 della Commissione, del 1o marzo 2021. 2.   I dati raccolti riguardo ai prodotti entrati nell’UE a fini di consumo non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
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