Art. 4 · Riesame del riconoscimento delle autorità e organismi di controllo

Art. 4

Riesame del riconoscimento delle autorità e organismi di controllo

In vigore dal 27 mag 2021
Riesame del riconoscimento delle autorità e organismi di controllo 1.   Nel quadro del riesame regolare del riconoscimento delle autorità e organismi di controllo a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento la Commissione applica le norme seguenti e modifica di conseguenza l’elenco delle autorità e organismi di controllo a norma dell’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848: a) la Commissione può in qualsiasi momento modificare le specifiche relative a un’autorità o a un organismo di controllo figuranti nell’elenco sulla base delle informazioni ricevute; b) la Commissione può sospendere l’inclusione di un’autorità o di un organismo di controllo nell’elenco sulla base delle informazioni ricevute, oppure se l’autorità o l’organismo di controllo non ha fornito le informazioni richieste o se ha rifiutato un esame in loco; c) la Commissione sospende l’inclusione di un’autorità o di un organismo di controllo nell’elenco se a seguito di una richiesta della Commissione tale autorità od organismo non adotta tempestivamente i provvedimenti correttivi adeguati entro un termine da essa stabilito in funzione della gravità del problema, e comunque non inferiore a 30 giorni; d) la Commissione revoca l’inclusione di un’autorità o di un organismo di controllo nell’elenco se: i) l’autorità o l’organismo di controllo non trasmette puntualmente la relazione annuale di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento; ii) le informazioni contenute nella relazione annuale sono incomplete; iii) l’autorità o l’organismo di controllo non tiene a disposizione o non comunica tutte le informazioni relative al fascicolo tecnico o al sistema di controllo che applica; iv) l’autorità o l’organismo di controllo non tiene a disposizione le informazioni sulle indagini relative a una non conformità; v) l’autorità o l’organismo di controllo non ha adottato provvedimenti correttivi adeguati in risposta a non conformità e infrazioni rilevate; vi) l’autorità o l’organismo di controllo rifiuta di sottoporsi a un esame in loco richiesto dalla Commissione o se un esame in loco ha esito negativo a seguito del malfunzionamento sistematico delle misure di controllo; o vii) in qualsiasi altra situazione che presenti il rischio di fuorviare il consumatore circa la vera natura dei prodotti certificati dall’autorità o dall’organismo di controllo. 2.   Prima di una revoca a norma del paragrafo 1, lettera d), la Commissione chiede all’autorità o all’organismo di controllo di porre rimedio alle situazioni di cui a tale lettera entro un periodo da essa stabilito in funzione della gravità del problema, e comunque non inferiore a 30 giorni.
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