Art. 4
Riesame del riconoscimento delle autorità e organismi di controllo
In vigore dal 27 mag 2021
Riesame del riconoscimento delle autorità e organismi di controllo
1. Nel quadro del riesame regolare del riconoscimento delle autorità e organismi di controllo a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento la Commissione applica le norme seguenti e modifica di conseguenza l’elenco delle autorità e organismi di controllo a norma dell’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848:
a)
la Commissione può in qualsiasi momento modificare le specifiche relative a un’autorità o a un organismo di controllo figuranti nell’elenco sulla base delle informazioni ricevute;
b)
la Commissione può sospendere l’inclusione di un’autorità o di un organismo di controllo nell’elenco sulla base delle informazioni ricevute, oppure se l’autorità o l’organismo di controllo non ha fornito le informazioni richieste o se ha rifiutato un esame in loco;
c)
la Commissione sospende l’inclusione di un’autorità o di un organismo di controllo nell’elenco se a seguito di una richiesta della Commissione tale autorità od organismo non adotta tempestivamente i provvedimenti correttivi adeguati entro un termine da essa stabilito in funzione della gravità del problema, e comunque non inferiore a 30 giorni;
d)
la Commissione revoca l’inclusione di un’autorità o di un organismo di controllo nell’elenco se:
i)
l’autorità o l’organismo di controllo non trasmette puntualmente la relazione annuale di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento;
ii)
le informazioni contenute nella relazione annuale sono incomplete;
iii)
l’autorità o l’organismo di controllo non tiene a disposizione o non comunica tutte le informazioni relative al fascicolo tecnico o al sistema di controllo che applica;
iv)
l’autorità o l’organismo di controllo non tiene a disposizione le informazioni sulle indagini relative a una non conformità;
v)
l’autorità o l’organismo di controllo non ha adottato provvedimenti correttivi adeguati in risposta a non conformità e infrazioni rilevate;
vi)
l’autorità o l’organismo di controllo rifiuta di sottoporsi a un esame in loco richiesto dalla Commissione o se un esame in loco ha esito negativo a seguito del malfunzionamento sistematico delle misure di controllo; o
vii)
in qualsiasi altra situazione che presenti il rischio di fuorviare il consumatore circa la vera natura dei prodotti certificati dall’autorità o dall’organismo di controllo.
2. Prima di una revoca a norma del paragrafo 1, lettera d), la Commissione chiede all’autorità o all’organismo di controllo di porre rimedio alle situazioni di cui a tale lettera entro un periodo da essa stabilito in funzione della gravità del problema, e comunque non inferiore a 30 giorni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2021:1342:oj#art-4