Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 mag 2021
1.   I criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo sono stabiliti nell’allegato. 2.   Al fine di essere designato come riservato al trattamento di determinate infezioni nell’uomo, un antimicrobico o un gruppo di antimicrobici soddisfa tutti e tre i criteri di cui alle parti A, B e C dell’allegato.
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