Art. 10 · Formati per la trasmissione delle informazioni

Art. 10

Formati per la trasmissione delle informazioni

In vigore dal 21 mag 2021
Formati per la trasmissione delle informazioni 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) per via elettronica microdati conformi alle caratteristiche tecniche delle variabili quali specificate nell’allegato. 2.   Gli Stati membri effettuano un controllo preliminare dei microdati prima della trasmissione e si accertano che soddisfino le regole di validazione conformemente alle loro caratteristiche basate sulla codifica e le condizioni relative al filtro. Gli Stati membri e la Commissione concordano regole di validazione supplementari che determinino l’accettabilità dei dati trasmessi. 3.   I dati riveduti sono trasmessi sotto forma di set di dati completi riguardanti tutte le variabili, indipendentemente dal numero di osservazioni e variabili rivedute. 4.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti a norma del presente regolamento utilizzando il formato comune di scambio di dati e metadati statistici specificato dalla Commissione (Eurostat) e il punto unico di accesso.
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