Art. 5 · Periodo durante il quale le informazioni restano accessibili nel sistema di informazione del mercato interno

Art. 5

Periodo durante il quale le informazioni restano accessibili nel sistema di informazione del mercato interno

In vigore dal 21 mag 2021
Periodo durante il quale le informazioni restano accessibili nel sistema di informazione del mercato interno 1.   Le informazioni scambiate attraverso il sistema di informazione del mercato interno conformemente al presente regolamento restano accessibili in tale sistema per dieci anni a partire dalla data che cade per ultima tra quelle seguenti, nella misura in cui esse sono applicabili alla decisione di rifiuto in oggetto e tenuto conto degli aggiornamenti a norma dell’: a) la data registrata nel sistema di informazione del mercato interno come data in cui è stata emessa la decisione di rifiuto; b) la data registrata nel sistema di informazione del mercato interno come data in cui la voce è stata aggiornata l’ultima volta per confermare che la decisione di rifiuto resta in vigore; c) la data registrata nel sistema di informazione del mercato interno come data di fine fissata della decisione di rifiuto. Tuttavia nel caso in cui una voce nel sistema di informazione del mercato interno sia soggetta all’obbligo di cui all’, paragrafo 4, se l’autorità competente non ottempera a tale obbligo, la voce cessa di essere accessibile in tale sistema alla scadenza del termine fissato da tale articolo per l’ottemperanza a tale obbligo. 2.   Nonostante il paragrafo 1, per tutte le decisioni di rifiuto per cui è registrata nel sistema di informazione del mercato interno una data a decorrere dalla quale prende effetto la revoca della decisione stessa, la voce cessa di essere accessibile in tale sistema alla scadenza del periodo di dieci anni dalla data che è stata registrata nel sistema come data di revoca.
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