Art. 9
Obiettivo, principi e tipi di azioni
In vigore dal 20 mag 2021
Obiettivo, principi e tipi di azioni
1. Le azioni nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario contribuiscono in particolare a fornire aiuti umanitari basati sulle esigenze e volti a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana, nonché a consolidare le capacità e la resilienza di comunità vulnerabili o colpite da calamità.
2. Le azioni nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario:
a)
sono svolte nel rispetto dei principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza, nonché del principio del «non nuocere»;
b)
rispondono alle esigenze umanitarie delle comunità locali individuate in cooperazione con i partner umanitari e altri partner pertinenti all’interno del paese o della regione ospitante;
c)
sono pianificate sulla base di valutazioni dei rischi e intraprese in modo da garantire che vi sia un elevato livello di incolumità e sicurezza dei volontari;
d)
se del caso, agevolano la transizione dalla risposta umanitaria a uno sviluppo sostenibile e inclusivo nel lungo termine;
e)
facilitano la partecipazione attiva del personale locale e dei volontari di paesi e delle comunità in cui le azioni sono attuate;
f)
se del caso, tengono conto delle esigenze specifiche delle donne e cercano di coinvolgere le donne e i gruppi e le reti di donne; e
g)
contribuiscono agli sforzi volti a rafforzare la preparazione o la risposta a livello locale alle crisi umanitarie.
3. Il corpo volontario europeo di aiuto umanitario sostiene le azioni seguenti:
a)
attività di volontariato, di cui all’;
b)
attività di rete per le persone fisiche e le organizzazioni che partecipano al corpo volontario europeo di aiuto umanitario di cui all’, paragrafo 1;
c)
misure di qualità e di sostegno di cui all’, paragrafo 2, con una particolare attenzione alle misure volte a garantire l’incolumità e la sicurezza dei partecipanti.
Storico versioni
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