Art. 29 · Complementarità dell’azione dell’Unione

Art. 29

Complementarità dell’azione dell’Unione

In vigore dal 20 mag 2021
Complementarità dell’azione dell’Unione 1.   Le azioni del programma sono coerenti e complementari alle politiche, agli strumenti e ai programmi pertinenti a livello dell’Unione, in particolare il programma Erasmus+, come pure alle reti esistenti a livello dell’Unione pertinenti alle attività del programma. 2.   Le azioni del programma sono coerenti e complementari anche alle politiche, ai programmi e agli strumenti pertinenti a livello nazionale negli Stati membri e nei paesi terzi associati al programma. A tal fine la Commissione, le autorità nazionali e le agenzie nazionali si scambiano informazioni sui sistemi e sulle priorità esistenti a livello nazionale in materia di solidarietà e gioventù, da un lato, e sulle azioni nell’ambito del programma, dall’altro, allo scopo di basarsi sulle buone pratiche pertinenti e conseguire un’azione efficiente ed efficace. 3.   Le attività di volontariato di cui all’ sono in particolare coerenti e complementari ad altri settori dell’azione esterna dell’Unione, in particolare la politica di aiuto umanitario, la politica di cooperazione allo sviluppo, la politica di allargamento, la politica di vicinato e il meccanismo unionale di protezione civile. 4.   Un’azione che abbia beneficiato di un contributo nell’ambito del programma può essere finanziata anche da un qualsiasi altro programma dell’Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del pertinente programma dell’Unione si applicano al corrispondente contributo fornito all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno. 5.   Le proposte progettuali possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale o dal Fondo sociale europeo Plus, in conformità dell’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento sulle disposizioni comuni per il 2021-2027 qualora abbiano ricevuto un marchio di eccellenza nell’ambito del programma in quanto conformi alle condizioni cumulative seguenti: a) sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del programma; b) sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte; e c) non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.
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