Art. 27 · Princìpi del sistema di controllo

Art. 27

Princìpi del sistema di controllo

In vigore dal 20 mag 2021
Princìpi del sistema di controllo 1.   La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni del programma gestite dalle agenzie nazionali. Essa fissa i requisiti minimi per i controlli effettuati dall’agenzia nazionale e dall’organismo di audit indipendente. 2.   Le agenzie nazionali sono responsabili dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni del programma che sono loro affidate. Tali controlli offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni concesse sono usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell’Unione applicabili. 3.   Per quanto riguarda i fondi del programma trasferiti alle agenzie nazionali, la Commissione garantisce un adeguato coordinamento dei propri controlli con le autorità nazionali e le agenzie nazionali in base al principio dell’audit unico e secondo un’analisi basata sui rischi. Il presente paragrafo non si applica alle indagini condotte dall’OLAF.
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