Art. 20
Sorveglianza e rendicontazione
In vigore dal 20 mag 2021
Sorveglianza e rendicontazione
1. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all’ figurano nell’allegato.
2. Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato riguardo gli indicatori, se ritenuto necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.
3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma, al livello appropriato di dettaglio.
A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai beneficiari dei fondi dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.
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