Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 mag 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «attività di solidarietà»: un’attività inclusiva e di elevata qualità che affronta importanti sfide sociali, contribuisce al conseguimento degli obiettivi del programma, assume la forma di attività di volontariato, un progetto di solidarietà o un’attività di rete in vari settori, compresi i settori dell’aiuto umanitario, garantisce il valore aggiunto europeo e rispetta le norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e le pertinenti norme di sicurezza; 2) «candidato registrato»: una persona di età compresa tra 17 e 30 anni o, nel caso delle attività di volontariato nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario, tra 17 e 35 anni, che risiede legalmente in uno Stato membro, un paese terzo associato al programma o in un altro paese partecipante ai sensi del programma, e che si è registrata nel portale del corpo europeo di solidarietà per esprimere il suo interesse a impegnarsi in un’attività di solidarietà ma che non partecipa ancora a una tale attività; 3) «partecipante»: una persona di età compresa tra 18 e 30 anni o, nel caso delle attività di volontariato nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario, tra 18 e 35 anni, che risiede legalmente in uno Stato membro, in un paese terzo associato al programma o in un altro paese partecipante ai sensi del programma, e che si è registrata nel portale del corpo europeo di solidarietà e prende parte a un’attività di solidarietà; 4) «giovani con minori opportunità»: giovani che, per motivi economici, sociali, culturali, geografici o di salute, oppure a causa della provenienza da un contesto migratorio o per motivi quali una disabilità o difficoltà di apprendimento o di qualsiasi altra natura, inclusi i motivi che potrebbero dare adito a discriminazione di cui all’ della Carta, incontrano ostacoli che impediscono loro di avere effettivo accesso alle opportunità nell’ambito del programma; 5) «organizzazione partecipante»: qualsiasi soggetto pubblico o privato locale, regionale, nazionale o internazionale, con o senza scopo di lucro, che abbia ricevuto un marchio di qualità; 6) «attività di volontariato»: un’attività di solidarietà che si svolge, per un periodo massimo di 12 mesi, come attività volontaria non retribuita e che contribuisce al conseguimento del bene comune; 7) «progetto di solidarietà»: un’attività di solidarietà non retribuita che si svolge per un periodo massimo di 12 mesi, effettuata da gruppi di almeno cinque partecipanti, con lo scopo di affrontare difficoltà cruciali delle loro comunità e con un chiaro valore aggiunto europeo; 8) «marchio di qualità»: una certificazione attribuita, sulla base di vari requisiti specifici a seconda del tipo di attività di solidarietà offerta, a un’organizzazione partecipante che intende offrire attività di solidarietà nell’ambito del programma in qualità di soggetto ospitante, in qualità di sostegno o in entrambe; 9) «centri risorse del corpo europeo di solidarietà»: le ulteriori funzioni svolte dalle agenzie nazionali designate per sostenere lo sviluppo, l’attuazione e la qualità delle attività di solidarietà condotte nell’ambito del programma e l’individuazione delle competenze acquisite dai partecipanti grazie alle attività di solidarietà; 10) «portale del corpo europeo di solidarietà»: uno strumento interattivo basato sul web, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e gestito sotto la responsabilità della Commissione, che fornisce servizi online volti a contribuire all’attuazione di qualità del programma che integra le attività delle organizzazioni partecipanti, tra cui informazioni sul programma, registra i partecipanti, ricerca i partecipanti, pubblicizza e ricerca attività di solidarietà, ricerca potenziali partner per i progetti, sostiene la creazione di contatti e le offerte di attività di solidarietà, attività di formazione, comunicazione e messa in rete, informa e notifica gli utenti circa le opportunità, fornisce un meccanismo di riscontro sulla qualità delle attività di solidarietà e permette l’aggiunta di altre funzioni in risposta alle novità pertinenti relative al programma; 11) «strumento dell’Unione per la trasparenza e il riconoscimento»: strumento che consente ai portatori di interessi di comprendere, valutare e, se del caso, riconoscere i risultati dell’apprendimento non formale e informale in tutta l’Unione; 12) «attività di aiuto umanitario»: un’attività che sostiene operazioni di aiuto umanitario post-crisi e a lungo termine in paesi terzi destinate a fornire un’assistenza basata sulle esigenze e volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana in caso di crisi provocate dall’uomo o di calamità naturali, che comprende le operazioni di assistenza, soccorso e protezione durante le crisi umanitarie in corso o dopo, misure di sostegno che garantiscano l’accesso alle popolazioni in stato di necessità e che facilitino il libero transito dell’aiuto, nonché azioni volte a migliorare il grado di preparazione alle calamità e la riduzione del loro rischio di insorgenza, a collegare aiuto, risanamento e sviluppo e contribuisce al rafforzamento della resilienza e della capacità delle comunità vulnerabili o colpite da catastrofi di affrontare le crisi e di portare avanti un processo di recupero; 13) «paese terzo»: un paese che non è membro dell’Unione.
Storico versioni

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