Art. 17 · Organizzazioni partecipanti

Art. 17

Organizzazioni partecipanti

In vigore dal 20 mag 2021
Organizzazioni partecipanti 1.   Il programma è aperto alla partecipazione di soggetti pubblici o privati, con o senza scopo di lucro, e di organizzazioni internazionali, a condizione che abbiano ottenuto un marchio di qualità. 2.   Il competente organismo di attuazione del programma valuta una domanda presentata da un soggetto per diventare un’organizzazione partecipante in base ai princìpi seguenti: a) parità di trattamento; b) pari opportunità e non discriminazione; c) non sostituzione a posti di lavoro; d) non partecipazione ad attività dannose; e) offerta di attività di elevata qualità, facilmente accessibili e inclusive con una dimensione di apprendimento incentrata sullo sviluppo personale, socioeducativo e professionale; f) adeguate modalità di volontariato; g) ambiente e condizioni sicuri e dignitosi, con meccanismi interni di risoluzione dei conflitti a tutela del partecipante; e h) «divieto del fine di lucro» in conformità del regolamento finanziario. Il competente organismo di attuazione del programma utilizza i princìpi di cui al primo comma per stabilire se le attività del soggetto che presenta domanda per diventare un’organizzazione partecipante siano conformi alle prescrizioni e agli obiettivi del programma. 3.   In seguito alla valutazione di cui al paragrafo 2, al soggetto può essere attribuito un marchio di qualità. Il competente organismo di attuazione del programma rivaluta periodicamente se il soggetto continua a soddisfare le condizioni che hanno portato all’attribuzione del marchio di qualità. Qualora il soggetto non soddisfi più tali condizioni, il pertinente organismo di attuazione del programma adotta misure correttive fino a quando le condizioni e i requisiti di qualità sono soddisfatti. In caso di inosservanza persistente di tali condizioni e requisiti di qualità, il marchio di qualità è revocato. 4.   I soggetti che hanno ottenuto il marchio di qualità hanno accesso al portale del corpo europeo di solidarietà in qualità di soggetto ospitante, di sostegno o entrambi, e possono presentare offerte di attività di solidarietà ai candidati registrati. 5.   Il marchio di qualità non comporta automaticamente finanziamenti nell’ambito del programma. 6.   Le attività di solidarietà e le relative misure di qualità e di sostegno offerte da un’organizzazione partecipante possono ricevere finanziamenti nell’ambito del programma o da altre fonti di finanziamento che non dipendono dal bilancio dell’Unione. 7.   Per le organizzazioni partecipanti nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario, l’incolumità e la sicurezza dei volontari, basate su valutazioni dei rischi, sono una priorità. 8.   Dopo il completamento dell’attività di solidarietà, se richiesto dal partecipante, un’organizzazione partecipante fornirà al partecipante un certificato attestante i risultati dell’apprendimento e le abilità sviluppate durante l’attività di solidarietà, come Youthpass o Europass.
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