Art. 5 · Compiti del Centro di competenza

Art. 5

Compiti del Centro di competenza

In vigore dal 20 mag 2021
Compiti del Centro di competenza 1.   Al fine di assolvere la missione e conseguire gli obiettivi, il Centro di competenza ha i compiti seguenti: a) compiti strategici; e b) compiti di esecuzione. 2.   I compiti strategici di cui al paragrafo 1, lettera a) consistono in: a) sviluppare e monitorare l’attuazione dell’agenda; b) attraverso l’agenda e il programma di lavoro pluriennale, evitando nel contempo duplicazioni delle attività con l’ENISA e tenendo conto della necessità di creare sinergie tra la cibersicurezza e altre parti di Orizzonte Europa e del Programma Europa digitale: i) definire le priorità per i lavori del Centro di competenza in relazione a: 1) il rafforzamento della ricerca e dell’innovazione in materia di cibersicurezza, coprendo l’intero ciclo dell’innovazione, e la diffusione di tale ricerca e innovazione; 2) lo sviluppo di capacità, abilità e infrastrutture di cibersicurezza nell’ambito industriale, tecnologico e della ricerca; 3) il rafforzamento delle competenze e delle capacità in materia di cibersicurezza e tecnologia nei settori dell’industria, della tecnologia e della ricerca nonché a tutti i livelli di istruzione pertinenti, sostenendo l’equilibrio di genere; 4) la diffusione di prodotti, servizi e processi per la cibersicurezza; 5) il sostegno alla diffusione sul mercato di prodotti, servizi e processi per la cibersicurezza atti a contribuire alla missione di cui all’; 6) il sostegno all’adozione e all’integrazione di prodotti, servizi e processi all’avanguardia per la cibersicurezza da parte delle autorità pubbliche, su loro richiesta, delle industrie sul versante della domanda e di altri utenti; ii) sostenere l’industria della cibersicurezza, in particolare le PMI, al fine di rafforzare l’eccellenza, la capacità e la competitività dell’Unione riguardo alla cibersicurezza, anche al fine di accedere a mercati potenziali e opportunità di diffusione e di attrarre investimenti; e iii) fornire sostegno e assistenza tecnica alle start-up, alle PMI, alle microimprese, alle associazioni, ai singoli esperti e ai progetti di tecnologia civica nel settore della cibersicurezza; c) assicurare le sinergie e la cooperazione tra altre istituzioni, organi e organismi pertinenti dell’Unione, in particolare l’ENISA, evitando nel contempo duplicazioni delle attività con tali istituzioni, organi e organismi dell’Unione; d) coordinare i centri nazionali di coordinamento attraverso la rete e garantire uno scambio regolare di competenze; e) fornire agli Stati membri che ne facciano richiesta consulenze qualificate in materia di cibersicurezza nell’ambito industriale, tecnologico e della ricerca, anche in merito ad appalti e diffusione di tecnologie; f) facilitare la collaborazione e la condivisione di competenze tra tutti i pertinenti portatori di interessi, in particolare i membri della comunità; g) partecipare a conferenze, fiere e consessi dell’Unione, nazionali e internazionali connessi alla missione, agli obiettivi e ai compiti del Centro di competenza, allo scopo di condividere opinioni e scambiare le migliori prassi pertinenti con altri partecipanti; h) facilitare l’utilizzo dei risultati dei progetti di ricerca e innovazione nelle azioni connesse allo sviluppo di prodotti, servizi e processi per la cibersicurezza, cercando di evitare la frammentazione e la duplicazione degli sforzi e replicando le buone pratiche in materia di cibersicurezza e i prodotti, servizi e processi per la cibersicurezza, in particolare quelli sviluppati dalle PMI e quelli che utilizzano software con codice sorgente aperto (open source); 3.   i compiti di esecuzione, di cui al paragrafo 1, lettera b), consistono in: a) coordinare e amministrare i lavori della rete e della comunità al fine di assolvere la missione di cui all’, in particolare sostenendo le start-up, le PMI, le microimprese, le associazioni e i progetti di tecnologia civica nel settore della cibersicurezza nell’Unione e facilitando il loro accesso alle competenze, ai finanziamenti, agli investimenti e ai mercati; b) stabilire e attuare il programma di lavoro annuale, in linea con l’agenda e con il programma di lavoro pluriennale, per quanto riguarda le parti relative alla cibersicurezza: i) del Programma Europa digitale e, in particolare, delle azioni di cui all’ del regolamento (UE) 2021/694; ii) delle azioni congiunte che ricevono il sostegno, ai sensi delle disposizioni relative alla cibersicurezza di Orizzonte Europa, in particolare riguardo al pilastro II, sezione 3.1.3, dell’allegato I della decisione(UE) 2021/764, e conformemente al programma di lavoro pluriennale, nonché al processo di pianificazione strategica di Orizzonte Europa; e iii) di altri programmi, ove previsto nei pertinenti atti legislativi dell’Unione; c) sostenere, se del caso, la realizzazione dell’obiettivo specifico 4 «Competenze digitali avanzate» di cui all’ del regolamento (UE) 2021/694 in cooperazione con i poli europei dell’innovazione digitale; d) fornire consulenze qualificate in materia di cibersicurezza nell’ambito industriale, tecnologico e della ricerca alla Commissione quando quest’ultima elabora i progetti di programmi di lavoro a norma dell’ della decisione (UE) 2021/764; e) realizzare o consentire la diffusione di infrastrutture TIC e facilitarne l’acquisizione a beneficio della società, dell’industria e del settore pubblico su richiesta degli Stati membri, delle comunità di ricerca e degli operatori di servizi essenziali mediante, tra l’altro, contributi degli Stati membri e finanziamenti dell’Unione per azioni congiunte, conformemente all’agenda, al programma di lavoro annuale e al programma di lavoro pluriennale; f) sensibilizzare alla missione del Centro di competenza e della rete e agli obiettivi e ai compiti del Centro di competenza; e g) fatta salva la natura civile dei progetti da finanziare a titolo di Orizzonte Europa e in conformità dei regolamenti (UE) 2021/695 e (UE) 2021/694, migliorare le sinergie e il coordinamento tra gli aspetti della cibersicurezza civili e della difesa, mediante la facilitazione dello scambio di: i) conoscenze e informazioni in merito alle tecnologie e applicazioni a duplice uso; ii) risultati, requisiti e migliori prassi; e iii) informazioni sulle priorità dei pertinenti programmi dell’Unione. 4.   Il Centro di competenza svolge i compiti di cui al paragrafo 1 in stretta collaborazione con la rete. 5.   Conformemente all’ del Regolamento (UE) 2021/695 e con riserva di un accordo di contributo ai sensi dell’, punto 18), del regolamento finanziario, il Centro di competenza può essere incaricato dell’attuazione delle parti relative alla cibersicurezza nel quadro di Orizzonte Europa non cofinanziate dagli Stati membri, in particolare riguardo al pilastro II, sezione 3.1.3, dell’allegato I della decisione (UE) 2021/764.
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