Art. 35 · Equilibrio di genere

Art. 35

Equilibrio di genere

In vigore dal 20 mag 2021
Equilibrio di genere Nell’attuazione del presente regolamento, all’atto della nomina di candidati o della proposta di rappresentanti, la Commissione europea, gli Stati membri e tutti gli altri portatori di interessi del settore istituzionale e privato scelgono rappresentanti tra diversi candidati, ove possibile, al fine di garantire l’equilibrio di genere.
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