Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 mag 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«cibersicurezza»: le attività necessarie per proteggere la rete e i sistemi informativi, gli utenti di tali sistemi e altre persone interessate dalle minacce informatiche;
2)
«rete e sistema informativo»: una rete e un sistema informativo quali definiti all’, punto 1, della direttiva (UE) 2016/1148;
3)
«prodotti, servizi e processi per la cibersicurezza»: prodotti, servizi o processi TIC commerciali e non commerciali con la finalità specifica di proteggere la rete e i sistemi informativi o garantire la riservatezza, l’integrità e l’accessibilità dei dati che sono trattati o conservati nella rete e nei sistemi informativi, nonché la cibersicurezza degli utenti di tali sistemi e di altre persone interessate dalle minacce informatiche;
4)
«minaccia informatica»: qualsiasi circostanza, evento o azione che potrebbe danneggiare, perturbare o avere un impatto negativo di altro tipo sulla rete e sui sistemi informativi, sugli utenti di tali sistemi e altre persone;
5)
«azione congiunta»: un’azione prevista nel programma di lavoro annuale che riceve un sostegno finanziario a titolo di Orizzonte Europa, del Programma Europa digitale o di altri programmi dell’Unione, nonché un sostegno finanziario o in natura da parte di uno o più Stati membri, ed è attuata mediante progetti che coinvolgono beneficiari stabiliti in tali negli Stati membri e che ricevono un sostegno finanziario o in natura ai beneficiari provenienti dai medesimi Stati membri;
6)
«contributo in natura»: spese ammissibili sostenute dai centri nazionali di coordinamento e da altri enti pubblici quando questi partecipano a progetti finanziati dal presente regolamento, laddove tali spese non sono finanziate mediante un contributo dell’Unione o un contributo finanziario degli Stati membri;
7)
«poli europei dell’innovazione digitale»: poli europei dell’innovazione digitale ai sensi dell’, lettera e), del regolamento (UE) 2021/694;
8)
«agenda»: una strategia di cibersicurezza in materia industriale, tecnologica e della ricerca globale e sostenibile, che formula raccomandazioni strategiche per lo sviluppo e la crescita del settore europeo della cibersicurezza nell’ambito industriale, tecnologico e della ricerca, e che contiene le priorità strategiche per le attività del Centro di competenza e non è vincolante per quanto attiene alle decisioni da adottare riguardo ai programmi di lavoro annuali;
9)
«assistenza tecnica»: l’assistenza del Centro di competenza offerta ai centri nazionali di coordinamento o alla comunità nello svolgimento dei loro compiti, fornendo conoscenze o agevolando l’accesso a competenze tecnologiche, industriali e di ricerca in materia di cibersicurezza, facilitando la creazione di reti, sensibilizzando e promuovendo la cooperazione, o l’assistenza del Centro di competenza in collaborazione con i centri nazionali di coordinamento offerta ai portatori di interessi riguardo alla preparazione di progetti in relazione alla missione del Centro di competenza e della rete e agli obiettivi del Centro di competenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:887:oj#art-2