Art. 8
Partecipazione di esperti esterni
In vigore dal 20 mag 2021
Partecipazione di esperti esterni
1. Ove ciò sia utile per la realizzazione di un’azione intesa ad attuare gli obiettivi del programma di cui all’, i rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi non associati al programma, compresi i paesi meno sviluppati, e, se del caso, i rappresentanti delle organizzazioni internazionali e di altre organizzazioni interessate, i rappresentanti degli operatori economici, i rappresentanti delle organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici e i rappresentanti della società civile possono partecipare in qualità di esperti esterni a tali azioni.
2. I costi sostenuti dagli esperti esterni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ammissibili al rimborso nell’ambito del programma in conformità dell’articolo 238 del regolamento finanziario.
3. Gli esperti esterni di cui al paragrafo 1 sono selezionati dalla Commissione, anche fra gli esperti proposti dagli Stati membri, in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze relative all’azione specifica, su base puntuale, in funzione delle necessità.
La Commissione valuta, tra l’altro, l’imparzialità di tali esperti esterni e l’assenza di conflitti di interesse con le loro responsabilità professionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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