Art. 6
Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione
In vigore dal 20 mag 2021
Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione
1. Il programma è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.
2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, in particolare mediante sovvenzioni, premi, appalti e rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute da esperti esterni.
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