Art. 11
Responsabilità
In vigore dal 20 mag 2021
Responsabilità
1. La Commissione e gli Stati membri garantiscono congiuntamente lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei elencati nel piano strategico pluriennale per la fiscalità di cui all’ (Multi-Annual Strategic Plan for Taxation — MASP-T), compresi progettazione, specifica, verifica della conformità, utilizzazione, manutenzione, evoluzione, sicurezza, garanzia della qualità e controllo della qualità di tali sistemi.
2. La Commissione assicura in particolare:
a)
lo sviluppo e il funzionamento delle componenti comuni stabilite nel quadro del MASP-T;
b)
il coordinamento generale dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei ai fini della loro operabilità, interconnettività e miglioramento continuo e della loro attuazione sincronizzata;
c)
il coordinamento dei sistemi elettronici europei a livello dell’Unione ai fini della loro promozione e attuazione a livello nazionale;
d)
il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei per quanto riguarda la loro interazione con terzi, escluse le azioni intese a soddisfare requisiti nazionali;
e)
il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti a livello di Unione relative al governo elettronico.
3. Ciascuno Stato membro assicura in particolare:
a)
lo sviluppo e il funzionamento delle componenti nazionali stabilite nel quadro del MASP-T;
b)
il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento delle componenti nazionali dei sistemi elettronici europei a livello nazionale;
c)
il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti a livello nazionale relative al governo elettronico;
d)
la trasmissione periodica alla Commissione di informazioni sulle misure adottate per consentire alle proprie autorità e ai propri operatori economici di utilizzare pienamente i sistemi elettronici europei;
e)
l’attuazione dei sistemi elettronici europei a livello nazionale.
Storico versioni
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