Art. 10 · Programmi di lavoro

Art. 10

Programmi di lavoro

In vigore dal 20 mag 2021
Programmi di lavoro 1.   Ai fini dell’attuazione del programma Pericles IV, la Commissione adotta i programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario. 2.   Per le sovvenzioni, in aggiunta agli obblighi di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario, il programma di lavoro specifica i criteri principali di selezione e attribuzione e il tasso massimo possibile di cofinanziamento.
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