Art. 1 · Centro di coordinamento della risposta alle emergenze

Art. 1

Centro di coordinamento della risposta alle emergenze

In vigore dal 20 mag 2021
La decisione n. 1313/2013/UE è così modificata: 1) all’, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Il meccanismo unionale mira a garantire in primo luogo la protezione delle persone, ma anche dell’ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, da ogni tipo di catastrofi naturali e provocate dall’uomo, tra cui le conseguenze di atti di terrorismo, le catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, l’inquinamento marino, il dissesto idrogeologico e le emergenze sanitarie gravi, che si verificano all’interno e al di fuori dell’Unione. Nel caso delle conseguenze di atti di terrorismo o di catastrofi radiologiche, il meccanismo unionale può coprire soltanto le azioni di preparazione e di risposta. 3.   Il meccanismo unionale promuove la solidarietà tra gli Stati membri attraverso la cooperazione e il coordinamento delle attività, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri di proteggere dalle catastrofi le persone, l’ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale, sul loro territorio e di dotare i rispettivi sistemi di gestione delle catastrofi di mezzi sufficienti per prevenire e affrontare in modo adeguato e coerente catastrofi di natura e dimensioni ragionevolmente prevedibili e per le quali possono essere preparati.»; 2) l’articolo 3 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) facilitare una risposta rapida ed efficace in caso di catastrofi in atto o imminenti, anche adottando misure tese a mitigarne gli effetti immediati e incoraggiando gli Stati membri ad impegnarsi per rimuovere gli ostacoli burocratici;»; b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) progressi nel rafforzamento del livello di preparazione alle catastrofi misurati in funzione della quantità dei mezzi di risposta compresi nel pool europeo di protezione civile in relazione agli obiettivi di capacità di cui all’articolo 11, al numero di moduli registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (Common Emergency Communication and Information System — CECIS) e al numero di risorse di rescEU stabilite per fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti; »; 3) all’articolo 4 è inserito il punto seguente: «4 bis.   “obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi”: obiettivi non vincolanti stabiliti nel settore della protezione civile per sostenere azioni di prevenzione e preparazione al fine di migliorare la capacità dell’Unione e dei suoi Stati membri di resistere agli effetti di una catastrofe che provoca o è in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali;»; 4) all’articolo 5, il paragrafo 1 è così modificato: a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) elabora e aggiorna periodicamente una panoramica e una mappatura intersettoriali dei rischi di catastrofi naturali e provocate dall’uomo, compresi i rischi di catastrofi che provocano o sono in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali, cui l’Unione può essere esposta, assumendo un approccio coerente in diversi settori d’intervento che possono riguardare o influire sulla prevenzione delle catastrofi e tenendo debitamente conto delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici;»; b) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) riferisce periodicamente, secondo le scadenze indicate all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell’attuazione dell’articolo 6;»; 5) l’articolo 6 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) elaborano e perfezionano ulteriormente le rispettive pianificazioni della gestione dei rischi di catastrofe a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato, anche per quanto riguarda la collaborazione transfrontaliera, tenendo conto degli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi di cui al paragrafo 5, se stabiliti, e dei rischi connessi a catastrofi che provocano o sono in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali;»; ii) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti: «d) mettono a disposizione della Commissione una sintesi degli elementi rilevanti delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), concentrandosi sui rischi principali. Per i rischi principali che hanno conseguenze transfrontaliere e i rischi connessi a catastrofi che provocano o sono in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali e, ove opportuno, per i rischi poco probabili dall’impatto elevato, gli Stati membri illustrano le misure di prevenzione e preparazione prioritarie. La sintesi viene fornita alla Commissione entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni tre anni, nonché ogni volta che vi siano modifiche di rilievo; e) partecipano, su base volontaria, a un esame inter pares della valutazione della capacità di gestione dei rischi; f) in linea con gli impegni internazionali, migliorano la raccolta di dati sulle perdite dovute a catastrofi a livello nazionale o al livello subnazionale adeguato per garantire l’elaborazione di scenari basati su elementi concreti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, e l’identificazione di carenze dei mezzi di risposta alle catastrofi.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «5.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, stabilisce e sviluppa gli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi nel settore della protezione civile e adotta raccomandazioni per definirli quale base comune non vincolante per sostenere le azioni di prevenzione e preparazione in caso di catastrofi che provocano o sono in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali. Tali obiettivi si basano su scenari attuali e prospettici che includono gli impatti dei cambiamenti climatici sui rischi di catastrofi, dati relativi ad eventi passati e l’analisi dell’impatto intersettoriale, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili. Nello sviluppo degli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi, la Commissione tiene conto delle catastrofi ricorrenti che colpiscono gli Stati membri e propone agli Stati membri di adottare misure specifiche, ivi incluse eventuali misure da attuare utilizzando i fondi dell’Unione, al fine di rafforzare la resilienza a tali catastrofi.»; 6) gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 7 Centro di coordinamento della risposta alle emergenze 1.   È istituito il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (Emergency Response Coordination Centre — ERCC). L’ERCC garantisce la capacità operativa 24 ore su 24 e sette giorni su sette ed è al servizio degli Stati membri e della Commissione nel perseguimento degli obiettivi del meccanismo unionale. In particolare l’ERCC coordina, monitora e coadiuva in tempo reale la risposta alle emergenze a livello dell’Unione. L’ERCC opera a stretto contatto con le autorità nazionali di protezione civile e i pertinenti organismi dell’Unione per promuovere un approccio intersettoriale alla gestione delle catastrofi. 2.   L’ERCC dispone di capacità operative, analitiche, di monitoraggio, di gestione delle informazioni e di comunicazione per affrontare un’ampia gamma di emergenze all’interno e all’esterno dell’Unione. Articolo 8 Azioni di preparazione generali della Commissione 1.   La Commissione svolge le seguenti azioni di preparazione: a) gestisce l’ERCC; b) gestisce il CECIS per assicurare la comunicazione e lo scambio di informazioni tra l’ERCC e i punti di contatto degli Stati membri; c) collabora con gli Stati membri: i) per mettere a punto sistemi transnazionali di rilevamento e di allerta rapida di interesse per l’Unione al fine di attenuare gli effetti immediati delle catastrofi; ii) per integrare meglio i sistemi transnazionali di rilevamento e di allerta rapida esistenti sulla base di un approccio multirischio, al fine di ridurre i tempi necessari per reagire alle catastrofi; iii) per mantenere e sviluppare ulteriormente la conoscenza situazionale e la capacità di analisi; iv) per monitorare le catastrofi e, se del caso, l’impatto dei cambiamenti climatici e fornire consulenze sulla base delle relative conoscenze scientifiche; v) per tradurre le informazioni scientifiche in informazioni operative; vi) per istituire, mantenere e sviluppare partenariati scientifici europei nel campo dei rischi di origine naturale o antropica, che a loro volta dovrebbero promuovere la connessione tra i sistemi nazionali di allerta rapida e di allarme e il collegamento di tali sistemi con l’ERCC e il CECIS; vii) per coadiuvare, con conoscenze scientifiche, tecnologie innovative e competenze, gli sforzi degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali autorizzate quando gli Stati membri e tali organizzazioni potenziano ulteriormente i loro sistemi di allerta rapida, anche attraverso la rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile di cui all’articolo 13; d) predispone e gestisce la capacità di mobilitare e inviare squadre di esperti incaricate di: i) valutare le necessità che possono eventualmente essere soddisfatte nell’ambito del meccanismo unionale nello Stato membro o del paese terzo che chiede assistenza; ii) facilitare, ove necessario, il coordinamento sul posto dell’assistenza fornita in risposta alle catastrofi e relazionarsi con le autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo che chiede assistenza; e iii) fornire consulenza allo Stato membro o al paese terzo che richiede assistenza sulle azioni di prevenzione, preparazione o risposta; e) predispone e mantiene la capacità di fornire supporto logistico alle squadre di esperti di cui alla lettera d); f) sviluppa e mantiene una rete di esperti formati provenienti dagli Stati membri che, con breve preavviso, possano rendersi disponibili per assistere l’ERCC nel monitoraggio delle informazioni e nella facilitazione del coordinamento; g) facilita il coordinamento del preposizionamento da parte degli Stati membri dei mezzi di risposta alle catastrofi all’interno dell’Unione; h) sostiene gli sforzi intesi a migliorare l’interoperabilità dei moduli e di altri mezzi di risposta, tenendo conto delle migliori prassi a livello degli Stati membri e a livello internazionale; i) adotta, nei limiti delle sue competenze, le misure necessarie per facilitare il supporto della nazione ospitante, anche tramite l’elaborazione e l’aggiornamento, in cooperazione con gli Stati membri, di linee guida sul supporto della nazione ospitante basati sull’esperienza operativa; j) sostiene l’istituzione di programmi di valutazione volontaria inter pares delle strategie di preparazione degli Stati membri, sulla base di criteri predefiniti che consentano di formulare raccomandazioni per rafforzare il livello di preparazione dell’Unione; k) in stretta consultazione con gli Stati membri, intraprende altre necessarie azioni di preparazione complementari e di supporto al fine di conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b); e l) sostiene gli Stati membri, su loro richiesta, in caso di catastrofi che si verifichino all’interno del loro territorio fornendo la possibilità di ricorrere a partenariati scientifici europei per analisi scientifiche mirate. Le analisi risultanti possono essere condivise tramite il CECIS, con l’accordo degli Stati membri colpiti. 2.   Su richiesta di uno Stato membro, di un paese terzo o delle Nazioni Unite o loro agenzie, la Commissione può garantire un’attività di consulenza in merito alle misure di preparazione inviando sul posto una squadra di esperti.»; 7) all’articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente: «10.   Quando i servizi di emergenza sono forniti da Galileo, Copernicus, GOVSATCOM o altre componenti del programma spaziale istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), ogni Stato membro può decidere di utilizzarli. Qualora uno Stato membro decida di ricorrere ai servizi di emergenza forniti da Galileo di cui al primo comma, esso individua e comunica alla Commissione le autorità nazionali autorizzate a utilizzare i servizi di emergenza in questione. (*1)  Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).»;" 8) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Elaborazione di scenari e pianificazione della gestione delle catastrofi 1.   La Commissione e gli Stati membri collaborano per migliorare la pianificazione intersettoriale della gestione dei rischi di catastrofi a livello di Unione, sia per le catastrofi naturali che per quelle provocate dall’uomo che provocano o sono in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali, ivi compresi gli impatti negativi dei cambiamenti climatici. La pianificazione comprende l’elaborazione di scenari a livello di Unione per la prevenzione, la preparazione e la risposta alle catastrofi, tenendo conto del lavoro svolto in relazione agli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi di cui all’articolo 6, paragrafo 5, e del lavoro della rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile di cui all’articolo 13, sulla base: i) delle valutazioni del rischio di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a); ii) della panoramica dei rischi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c); iii) della valutazione degli Stati membri della capacità di gestione dei rischi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); iv) dei dati disponibili sulle perdite dovute a catastrofi, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f); v) dello scambio volontario delle informazioni esistenti sulle pianificazioni della gestione dei rischi di catastrofe a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato; vi) della mappatura delle attività; e vii) dell’elaborazione di piani per la mobilitazione dei mezzi di risposta. 2.   Nel pianificare le operazioni di risposta a crisi umanitarie al di fuori dell’Unione, la Commissione e gli Stati membri individuano e favoriscono le sinergie tra l’assistenza di protezione civile e i finanziamenti destinati agli aiuti umanitari erogati dall’Unione e dagli Stati membri.»; 9) all’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Sulla scorta dei rischi individuati, dell’insieme delle risorse e delle carenze e di eventuali elaborazioni esistenti degli scenari di cui all’articolo 10, paragrafo 1, la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le tipologie e specifica la quantità dei principali mezzi di risposta necessari per il pool europeo di protezione civile (“obiettivi di capacità”). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 2. La Commissione, di concerto con gli Stati membri, monitora i progressi verso gli obiettivi di capacità definiti negli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo e individua le carenze potenzialmente significative in termini di mezzi di risposta nel pool europeo di protezione civile. Ove siano state individuate tali carenze, la Commissione esamina se gli Stati membri dispongono di risorse necessarie al di fuori del pool europeo di protezione civile. La Commissione incoraggia gli Stati membri a rimediare alle carenze significative in termini di mezzi di risposta nel pool europeo di protezione civile. A tal fine può offrire un sostegno agli Stati membri conformemente all’articolo 20, all’articolo 21, paragrafo 1, punto i), e all’articolo 21, paragrafo 2.»; 10) all’articolo 12 i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le risorse di rescEU, in base, inter alia, agli scenari esistenti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, tenendo conto dei rischi individuati ed emergenti e dell’insieme delle risorse e delle carenze a livello di Unione, in particolare nel settore della lotta aerea agli incendi boschivi, degli incidenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare, della risposta sanitaria d’emergenza nonché dei trasporti e della logistica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 2. La Commissione aggiorna regolarmente le informazioni sul tipo e sul numero di risorse di rescEU e mette tali informazioni direttamente a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio. 3.   Le risorse di rescEU sono acquistate, affittate, noleggiate o altrimenti acquisite dagli Stati membri. 3 bis.   Le risorse di rescEU, quali definite mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 2, possono essere affittate, noleggiate o altrimenti acquisite dalla Commissione nella misura necessaria a rimediare alle carenze nel settore dei trasporti e della logistica. 3 ter.   In casi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione può acquistare, affittare, noleggiare o altrimenti acquisire risorse definite mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 33, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione: i) determinano il tipo e la quantità necessari di mezzi materiali e gli eventuali servizi di sostegno già definiti come risorse di rescEU; e/o ii) definiscono i mezzi materiali aggiuntivi e gli eventuali servizi di sostegno come risorse di rescEU e determinano il tipo e la quantità necessari di tali risorse. 3 quater.   Le norme finanziarie dell’Unione si applicano in caso di acquisto, affitto, noleggio o acquisizione di altro tipo di risorse di rescEU da parte della Commissione. In caso di acquisto, affitto, noleggio o acquisizione di altro tipo di risorse di rescEU da parte degli Stati membri, la Commissione può concedere agli Stati membri sovvenzioni dirette senza invito a presentare proposte. Per acquisire risorse di rescEU, la Commissione e gli Stati membri che lo desiderino possono avviare una procedura di aggiudicazione congiunta condotta a norma dell’articolo 165 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) (“regolamento finanziario”). Le risorse di rescEU sono ubicate negli Stati membri che acquistano, affittano, noleggiano o acquisiscono altrimenti dette risorse. (*2)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;" 11) l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile 1.   La Commissione istituisce una rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile (“rete”) per riunire, trattare e diffondere conoscenze e informazioni pertinenti per il meccanismo unionale, sulla base di un approccio multirischio e coinvolgendo i pertinenti attori della protezione civile e della gestione delle catastrofi, i centri di eccellenza, le università e i ricercatori. La Commissione, tramite la rete, tiene debitamente conto delle competenze disponibili negli Stati membri, a livello dell’Unione, a livello di altre organizzazioni ed entità internazionali, a livello di paesi terzi nonché a livello delle organizzazioni attive sul campo. La Commissione e gli Stati membri promuovono una partecipazione equilibrata sotto il profilo del genere all’istituzione e al funzionamento della rete. La Commissione sostiene, attraverso la rete, la coerenza dei processi decisionali e di pianificazione agevolando uno scambio continuo di conoscenze e informazioni che coinvolga tutti i settori di attività nell’ambito del meccanismo unionale. A tal fine la Commissione, attraverso la rete, provvede tra l’altro a: a) mettere a punto e gestire un programma di formazione ed esercitazioni in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi per il personale della protezione civile e per gli addetti alla gestione delle emergenze. Il programma si concentra, incoraggiandolo, sullo scambio di migliori prassi nel settore della protezione civile e della gestione delle catastrofi, tra cui quelle dovute ai cambiamenti climatici, e comprende corsi comuni e un sistema per lo scambio di competenze nel settore della gestione delle emergenze, compresi scambi di giovani professionisti e volontari con esperienza nonché il distacco di esperti dagli Stati membri. Il programma di formazione ed esercitazioni mira a potenziare il coordinamento, la compatibilità e la complementarità tra le risorse di cui agli articoli 9, 11 e 12, e a migliorare le competenze degli esperti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere d) e f); b) mettere a punto e gestire un programma dedicato alle lezioni apprese da azioni di protezione civile svolte nell’ambito del meccanismo unionale, comprendente aspetti provenienti dall’intero ciclo di gestione delle catastrofi, al fine di fornire un’ampia base per i processi di apprendimento e lo sviluppo delle conoscenze. Il programma include: i) il monitoraggio, l’analisi e la valutazione di tutte le azioni di protezione civile pertinenti all’interno del meccanismo unionale; ii) la promozione dell’attuazione delle lezioni apprese al fine di ottenere una base fondata sulle esperienze per lo sviluppo di attività all’interno del ciclo di gestione delle catastrofi; e iii) lo sviluppo di metodi e di strumenti per la raccolta, l’analisi, la promozione e l’attuazione delle lezioni apprese. Tale programma include inoltre, ove opportuno, le lezioni apprese dagli interventi realizzati al di fuori dell’Unione riguardo allo sfruttamento dei collegamenti e delle sinergie tra l’assistenza fornita nell’ambito del meccanismo unionale e la risposta umanitaria; c) promuovere la ricerca e l’innovazione e incoraggiare l’introduzione e l’impiego di nuove tecnologie o di nuovi approcci pertinenti, o entrambi, ai fini del meccanismo unionale; d) istituire e mantenere una piattaforma online a servizio della rete per sostenere e facilitare l’attuazione dei diversi compiti di cui alle lettere a), b) e c). 2.   Nello svolgere le attività elencate al paragrafo 1, la Commissione tiene conto, in particolare, delle esigenze e degli interessi degli Stati membri che sono esposti al rischio di catastrofi di natura simile, nonché della necessità di consolidare la protezione della biodiversità e del patrimonio culturale. 3.   La Commissione rafforza la cooperazione in materia di formazione e promuove la condivisione delle conoscenze e delle esperienze tra la rete e le organizzazioni internazionali e i paesi terzi, in particolare al fine di contribuire a rispettare gli impegni internazionali, in particolare quelli del quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030.»; 12) all’articolo 14, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   In caso di catastrofe in atto o imminente all’interno dell’Unione che provochi o sia in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali o che colpisca o sia in grado di colpire altri Stati membri, lo Stato membro in cui la catastrofe si verifica o può verificarsi ne dà immediatamente notifica agli Stati membri che rischiano di esserne colpiti e, qualora gli effetti siano potenzialmente significativi, alla Commissione.»; 13) all’articolo 15, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) raccoglie e analizza informazioni convalidate sulla situazione, in collaborazione con lo Stato membro interessato, al fine di creare una consapevolezza comune della situazione e della risposta alla stessa e di diffondere tali informazioni direttamente agli Stati membri;»; 14) all’articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   La Commissione può selezionare, nominare e inviare una squadra di esperti provenienti dagli Stati membri: a) in caso di richiesta di consulenza in materia di prevenzione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2; b) in caso di richiesta di consulenza in materia di preparazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2; c) in caso di catastrofe all’interno dell’Unione di cui all’articolo 15, paragrafo 5; d) in caso di catastrofe al di fuori dell’Unione di cui all’articolo 16, paragrafo 3. Esperti della Commissione e di altri servizi dell’Unione possono essere inseriti nella squadra per coadiuvarla e facilitarne i contatti con l’ERCC. Esperti inviati da agenzie ONU o da altre organizzazioni internazionali possono essere inseriti nella squadra per rafforzare la cooperazione e facilitare le valutazioni comuni. Laddove l’efficacia operativa lo richieda, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, può contribuire al coinvolgimento di ulteriori esperti, attraverso la loro mobilitazione, e a un sostegno tecnico e scientifico, e ricorrere a competenze scientifiche, di medicina d’urgenza e settoriali specialistiche. 2.   Gli esperti sono selezionati e nominati secondo la seguente procedura: a) gli Stati membri designano, sotto la propria responsabilità, gli esperti da mobilitare quali membri per le squadre di esperti; b) la Commissione seleziona gli esperti e il caposquadra sulla base di qualifiche e esperienze, tra cui il livello di formazione conseguito nell’ambito del meccanismo unionale, esperienze precedenti in missioni svoltesi nell’ambito del meccanismo unionale e altre operazioni di soccorso internazionali; la selezione si basa anche su altri criteri, tra cui la conoscenza delle lingue, in modo da assicurare che la squadra nel suo insieme possieda le competenze adeguate alla situazione specifica; c) la Commissione nomina gli esperti e i capisquadra per la missione, d’intesa con gli Stati membri che hanno proceduto alla loro designazione. La Commissione comunica agli Stati membri il sostegno supplementare di esperti fornito a norma del paragrafo 1.»; 15) l’articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 Trasporto e attrezzature 1.   In caso di catastrofe all’interno o al di fuori dell’Unione la Commissione può aiutare gli Stati membri ad avere accesso alle attrezzature o alle risorse di trasporto e logistiche: a) fornendo e scambiando informazioni sulle attrezzature e sulle risorse di trasporto e logistiche che gli Stati membri possono mettere a disposizione, al fine di facilitare la messa in comune di tali risorse; b) sviluppando materiale cartografico per una diffusione e una mobilitazione rapide delle risorse, tenendo specialmente conto delle peculiarità delle regioni transfrontaliere ai fini dei rischi transfrontalieri multinazionali; c) assistendo gli Stati membri a individuare le risorse di trasporto e logistiche che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale, e facilitandone l’accesso a tali risorse; o d) assistendo gli Stati membri nell’individuazione delle attrezzature che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale. 2.   La Commissione può integrare le risorse di trasporto e logistiche fornite dagli Stati membri mettendo a disposizione ulteriori risorse necessarie per garantire una risposta rapida alle catastrofi. 3.   L’assistenza richiesta da uno Stato membro o da un paese terzo può consistere esclusivamente in risorse di trasporto e logistiche per rispondere a catastrofi con mezzi di soccorso o attrezzature acquisite in un paese terzo dallo Stato membro o paese terzo richiedente.»; 16) l’articolo 19 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del meccanismo unionale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 1 263 000 000 EUR a prezzi correnti.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli stanziamenti derivanti da rimborsi da parte dei beneficiari per le azioni di risposta alle catastrofi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’assegnazione finanziaria di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo e all’articolo 19 bis può coprire anche le spese di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per gestire il meccanismo unionale e realizzarne gli obiettivi. Queste spese possono coprire in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del meccanismo unionale, le spese connesse alle reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio di informazioni e relativa interconnessione con i sistemi attuali e futuri intesi a promuovere lo scambio di dati intersettoriale e relative attrezzature, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.»; d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo e l’importo di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 1, sono assegnati, nel periodo 2021-2027, in base alle percentuali e ai principi di cui all’allegato I.»; e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   La Commissione esamina la ripartizione di cui all’allegato I alla luce dei risultati della valutazione di cui all’articolo 34, paragrafo 3.»; f) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Laddove necessario per rispondere alle catastrofi in ragione di imperativi motivi di urgenza o alla luce di eventi imprevisti che incidono sull’esecuzione del bilancio o sull’istituzione delle risorse di rescEU, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 al fine di modificare l’allegato I nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili e secondo la procedura di cui all’articolo 31.»; 17) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 19 bis Risorse provenienti dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa 1.   Alle misure di cui all’, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (*3) è data attuazione nell’ambito della presente decisione mediante la spesa di un importo fino a un massimo di 2 056 480 000 EUR a prezzi correnti come stabilito all’, paragrafo 2, lettera a), punto iii), di tale regolamento a prezzi del 2018, fatto salvo l’articolo 3, paragrafi 3, 4, 7 e 9, dello stesso. 2.   L’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituisce entrata con destinazione specifica esterna in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094. 3.   Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ammissibili per l’assistenza finanziaria alle condizioni stabilite nella presente decisione ed è data loro attuazione nel pieno rispetto degli obiettivi del regolamento (UE) 2020/2094. 4.   Fatte salve le condizioni di ammissibilità delle azioni a favore di paesi terzi stabilite nella presente decisione, l’assistenza finanziaria di cui al presente articolo può essere concessa a un paese terzo solo se essa è attuata nel pieno rispetto degli obiettivi del regolamento (UE) 2020/2094, indipendentemente dal fatto che detto paese terzo partecipi o meno al meccanismo unionale. (*3)  Regolamento (UE) 2020/2094, del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).»;" 18) l’articolo 20 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 20 bis Visibilità e riconoscimenti 1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione e i beneficiari dell’assistenza fornita rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate, coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico. Ai finanziamenti o all’assistenza forniti nel quadro della presente decisione è data adeguata visibilità in linea con gli appositi orientamenti formulati dalla Commissione per gli interventi specifici. In particolare, gli Stati membri assicurano che la comunicazione pubblica concernente le operazioni finanziate nell’ambito del meccanismo unionale: a) includa adeguati riferimenti al meccanismo unionale; b) fornisca un’identità visiva alle risorse finanziate o co-finanziate dal meccanismo unionale; c) diffonda le azioni con l’emblema dell’Unione; d) comunichi in modo proattivo i dettagli del sostegno dell’Unione ai media nazionali e ai portatori di interessi, anche attraverso i loro canali di comunicazione; e e) sostenga le azioni di comunicazione della Commissione relative alle operazioni. Laddove le risorse di rescEU siano utilizzate a fini nazionali a norma dell’articolo 12, paragrafo 5, gli Stati membri, con gli stessi mezzi di cui al primo comma del presente paragrafo, ne riconoscono l’origine e garantiscono la visibilità del finanziamento dell’Unione impiegato per acquisirle. 2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sulla presente decisione, sulle azioni svolte ai sensi della presente decisione e sui risultati ottenuti e sostiene gli Stati membri nelle loro azioni di comunicazione. Le risorse finanziarie destinate alla presente decisione contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 1. 3.   La Commissione conferisce medaglie per riconoscere e onorare gli impegni di lunga data e i contributi straordinari a favore del meccanismo unionale.»; 19) l’articolo 21 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) sviluppare la pianificazione della gestione dei rischi di catastrofi di cui all’articolo 10.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’assistenza finanziaria per l’azione di cui al paragrafo 1, lettera j), copre tutti i costi necessari per garantire la disponibilità e la possibilità di mobilitare le risorse di rescEU nell’ambito del meccanismo unionale, conformemente al secondo comma del presente paragrafo. Le categorie dei costi ammissibili necessari per garantire la disponibilità e la possibilità di mobilitare le risorse di rescEU sono definite nell’allegato I bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 per modificare l’allegato I bis relativamente alle categorie di costi ammissibili. 3 bis.   L’assistenza finanziaria di cui al presente articolo può essere attuata mediante programmi di lavoro pluriennali. Per le azioni di durata superiore a un anno, gli impegni di bilancio possono essere frazionati in rate annuali. »; c) il paragrafo 4 è soppresso; 20) all’articolo 22, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) in caso di catastrofe, sostegno agli Stati membri per l’accesso alle attrezzature e alle risorse di trasporto e logistiche, come previsto all’articolo 23; e»; 21) l’articolo 23 è sostituito dal seguente: «Articolo 23 Azioni ammissibili in relazione ad attrezzature e operazioni 1.   Sono ammesse a beneficiare dell’assistenza finanziaria le seguenti azioni al fine di consentire l’accesso ad attrezzature e risorse di trasporto e logistiche nell’ambito del meccanismo unionale: a) fornire e scambiare informazioni sulle attrezzature e sulle risorse di trasporto e logistiche che gli Stati membri decidono di mettere a disposizione, al fine di facilitare la messa in comune di tali risorse; b) assistere gli Stati membri nell’individuazione delle risorse di trasporto e logistiche che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale, facilitandone l’accesso a tali risorse; c) assistere gli Stati membri nell’individuazione delle attrezzature che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale; d) finanziare le risorse di trasporto e logistiche necessarie per assicurare una risposta rapida in caso di catastrofe. Queste azioni sono ammissibili al sostegno finanziario solo se soddisfano i seguenti criteri: i) una richiesta di assistenza è stata inoltrata nell’ambito del meccanismo unionale conformemente agli articoli 15 e 16; ii) le risorse di trasporto e logistiche supplementari sono necessarie per garantire l’efficacia della risposta alle catastrofi nell’ambito del meccanismo unionale; iii) l’assistenza corrisponde alle esigenze individuate dall’ERCC ed è erogata conformemente alle sue raccomandazioni in termini di specifiche tecniche, qualità, tempistica e modalità di erogazione; iv) l’assistenza è stata accettata dal paese richiedente, direttamente o tramite le Nazioni Unite o le loro agenzie, o da un’organizzazione internazionale competente, come previsto dal meccanismo unionale; e v) l’assistenza integra, per le catastrofi in paesi terzi, l’insieme della risposta umanitaria dell’Unione. 1 bis.   L’importo dell’assistenza finanziaria dell’Unione per il trasporto di risorse non pre-impegnate nel pool europeo di protezione civile e mobilitate in caso di catastrofe o nell’imminenza di una catastrofe all’interno o al di fuori dell’Unione e per qualsiasi altro sostegno a favore del trasporto necessario per far fronte ad una catastrofe non supera il 75 % dei costi ammissibili totali. 2.   L’importo dell’assistenza finanziaria dell’Unione per le risorse pre-impegnate nel pool europeo di protezione civile non supera il 75 % dei costi di esercizio delle risorse, compreso il trasporto, in caso di catastrofe o nell’imminenza di una catastrofe all’interno o al di fuori dell’Unione. 4.   L’assistenza finanziaria dell’Unione per le risorse di trasporto e logistiche può coprire al massimo il 100 % dei costi ammissibili totali specificati alle lettere da a) a d), laddove necessario al fine di rendere operativamente efficace la messa in comune dell’assistenza degli Stati membri e qualora i costi siano connessi: a) alla locazione a breve termine di capacità di deposito per conservare temporaneamente l’assistenza fornita dagli Stati membri al fine di facilitarne il trasporto coordinato; b) al trasporto dallo Stato membro che offre l’assistenza allo Stato membro che ne facilita il trasporto coordinato; c) al riconfezionamento dell’assistenza fornita dagli Stati membri per sfruttare al massimo le risorse di trasporto disponibili o per soddisfare particolari requisiti operativi; o d) al trasporto locale, al transito e al deposito dell’assistenza messa in comune al fine di garantire una distribuzione coordinata nel luogo di destinazione finale nel paese richiedente. 4 bis.   Quando le risorse di rescEU sono impiegate a fini nazionali in conformità dell’articolo 12, paragrafo 5, tutti i costi, compresi quelli di manutenzione e riparazione, sono coperti dallo Stato membro che impiega dette risorse. 4 ter.   In caso di mobilitazione di risorse di rescEU nell’ambito del meccanismo unionale, l’assistenza finanziaria dell’Unione copre il 75 % dei costi operativi. In deroga al primo comma, l’assistenza finanziaria dell’Unione copre il 100 % dei costi operativi delle risorse di rescEU necessari in caso di catastrofi poco probabili dall’impatto molto elevato laddove tali risorse siano mobilitate nell’ambito del meccanismo unionale. 4 quater.   Per le mobilitazioni al di fuori dell’Unione, di cui all’articolo 12, paragrafo 10, l’assistenza finanziaria dell’Unione copre il 100 % dei costi operativi. 4 quinquies.   Laddove l’assistenza finanziaria dell’Unione di cui al presente articolo non copra il 100 % dei costi, l’importo rimanente è a carico del richiedente l’assistenza, salvo diverso accordo con lo Stato membro che offre l’assistenza o con lo Stato membro che ospita le risorse di rescEU. 4 sexies.   Per la mobilitazione delle risorse di rescEU, l’assistenza finanziaria dell’Unione può coprire il 100 % di tutti i costi diretti necessari per il trasporto di merci, mezzi e servizi logistici all’interno dell’Unione e verso l’Unione in provenienza dai paesi terzi. 5.   Nel caso di operazioni congiunte di trasporto che vedano coinvolti più Stati membri, un unico Stato membro può proporsi come guida per richiedere il sostegno finanziario dell’Unione per l’intera operazione. 6.   Quando uno Stato membro chiede alla Commissione di stipulare contratti di servizi di trasporto, essa sollecita il rimborso parziale dei costi applicando i tassi di finanziamento di cui ai paragrafi 1 bis, 2 e 4. 6 bis   Fatti salvi i paragrafi 1 bis e 2, il sostegno finanziario dell’Unione per il trasporto dell’assistenza necessario nelle catastrofi ambientali cui si applica il principio “chi inquina paga” può coprire al massimo il 100 % dei costi ammissibili totali. Si applicano le seguenti condizioni: a) il sostegno finanziario dell’Unione per il trasporto dell’assistenza è richiesto dallo Stato membro colpito o che presta assistenza sulla base di una valutazione delle esigenze debitamente motivata; b) lo Stato membro colpito o che presta assistenza adotta, se del caso, tutte le misure necessarie per chiedere e ottenere un risarcimento dai responsabili dell’inquinamento, conformemente a tutte le disposizioni giuridiche internazionali, dell’Unione o nazionali applicabili; c) non appena ricevuto il risarcimento dal responsabile dell’inquinamento, lo Stato membro colpito o che presta assistenza rimborsa, se del caso, immediatamente l’Unione. In caso di catastrofe ambientale di cui al primo comma che non interessa uno Stato membro, le azioni di cui alle lettere a), b) e c) sono attuate dallo Stato membro che presta assistenza. 7.   I seguenti costi sono ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione per le risorse di trasporto e logistiche a norma del presente articolo: tutti i costi connessi allo spostamento di risorse di trasporto e logistiche, compresi i costi di tutti i servizi e i compensi, i costi di logistica e movimentazione, i costi del carburante e dell’eventuale alloggio nonché altri costi indiretti come imposte, compensi in generale e costi di transito. 8.   I costi di trasporto possono comprendere costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari determinati per categoria di costo.»; 22) l’articolo 25 è sostituito dal seguente: «Articolo 25 Tipologie di intervento finanziario e modalità di attuazione 1.   La Commissione attua il sostegno finanziario dell’Unione conformemente al regolamento finanziario. 2.   La Commissione attua il sostegno finanziario dell’Unione in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario o, laddove giustificato dalla natura e dal contenuto dell’azione interessata, in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iv), v) e vi), del regolamento finanziario. 3.   Il sostegno finanziario ai sensi della presente decisione può assumere le forme previste dal regolamento finanziario, in particolare sovvenzioni, appalti o contributi a fondi fiduciari. 4.   In conformità dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, tenuto conto del ritardo nell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) e al fine di garantire la continuità, nei casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento e per un periodo di tempo limitato, i costi sostenuti in relazione ad azioni sovvenzionate nell’ambito della presente decisione possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione. 5.   Ai fini dell’attuazione della presente decisione, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali o pluriennali mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 2. I programmi di lavoro annuali o pluriennali stabiliscono gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e il loro importo totale. Essi contengono anche una descrizione delle azioni da finanziare, un’indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario indicativo di attuazione. Per quanto riguarda l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 28, paragrafo 2, i programmi di lavoro annuali o pluriennali descrivono le azioni previste per i paesi ivi indicati. Non sono richiesti programmi di lavoro annuali o pluriennali per le azioni che rientrano nella risposta alle catastrofi di cui al capo IV, che non possono essere previste in anticipo. 6.   A fini di trasparenza e prevedibilità, l’esecuzione del bilancio e gli stanziamenti preventivati per il futuro sono presentati e discussi annualmente in seno al comitato di cui all’articolo 33. Il Parlamento europeo è tenuto informato. 7.   In aggiunta all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento finanziario, gli stanziamenti d’impegno e di pagamento che non sono stati utilizzati entro la fine dell’esercizio per il quale sono stati iscritti nel bilancio annuale sono riportati automaticamente e possono essere impegnati e pagati fino al 31 dicembre dell’anno successivo. Gli stanziamenti riportati sono utilizzati unicamente per le azioni di risposta. Gli stanziamenti riportati sono i primi da utilizzare nel corso dell’esercizio finanziario successivo. (*4)  Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1).»;" 23) l’articolo 27 è sostituito dal seguente: «Articolo 27 Tutela degli interessi finanziari dell’Unione Un paese terzo che partecipa al meccanismo unionale mediante una decisione adottata a norma di un accordo internazionale o in base a qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5). (*5)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).»;" 24) l’articolo 30 è così modificato: a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 19, paragrafo 6, e all’articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.»; b) il paragrafo 3 è soppresso; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La delega di potere di cui all’articolo 19, paragrafo 6, e all’articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»; d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 6, o dell’articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; 25) all’articolo 32, paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) l’organizzazione del sostegno per le risorse di trasporto e logistiche di cui agli articoli 18 e 23;»; 26) all’articolo 33 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.»; 27) all’articolo 34 i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito alle operazioni e ai progressi compiuti nell’ambito dell’articolo 6, paragrafo 5, e degli articoli 11 e 12. Detta relazione contiene informazioni sui progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi e degli obiettivi di capacità, nonché sulle carenze ancora esistenti di cui all’articolo 11, paragrafo 2, tenendo conto della predisposizione delle risorse di rescEU a norma dell’articolo 12. La relazione offre inoltre una panoramica dell’evoluzione del bilancio e dei costi per quanto concerne i mezzi di risposta nonché una valutazione della necessità di sviluppare ulteriormente tali mezzi. 3.   Entro il 31 dicembre 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l’applicazione della presente decisione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione sull’efficacia, l’efficienza sotto il profilo dei costi e la prosecuzione dell’attuazione della presente decisione, in particolare per quanto riguarda l’articolo 6, paragrafo 4, le risorse di rescEU e il grado di coordinamento e delle sinergie conseguite con altre politiche, altri programmi e fondi dell’Unione, riguardanti tra l’altro le emergenze mediche. Detta comunicazione è corredata, ove opportuno, di proposte di modifica della presente decisione.»; 28) l’allegato I della decisione n. 1313/2013/UE è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento; 29) il titolo dell’allegato I bis è sostituito dal seguente: «Categorie dei costi ammissibili di cui all’articolo 21, paragrafo 3».
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