Art. 9
In vigore dal 20 mag 2021
1. Per motivi di pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti umani, uno Stato membro può vietare l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I o imporre per gli stessi un obbligo di autorizzazione.
2. Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, indicandone con precisione i motivi. Se la misura consiste nell'istituzione di un elenco nazionale di controllo, gli Stati membri informano anche la Commissione e gli altri Stati membri in merito alla descrizione dei prodotti controllati.
3. Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri ogni modifica riguardante le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, incluse eventuali modifiche ai propri elenchi nazionali di controllo.
4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, le misure che le sono notificate ai sensi dei paragrafi 2 e 3. La Commissione pubblica separatamente, senza ritardo e in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, una raccolta degli elenchi di controllo nazionali in vigore negli Stati membri. Su notifica da parte di uno Stato membro di modifiche del proprio elenco nazionale di controllo, la Commissione pubblica senza ritardo e in tutte le lingue ufficiali dell'Unione un aggiornamento della raccolta degli elenchi nazionali di controllo in vigore negli Stati membri.
Storico versioni
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