Art. 8

Art. 8

In vigore dal 20 mag 2021
1.   La fornitura di assistenza tecnica relativa ai prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui il fornitore di assistenza tecnica sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all', paragrafo 1. 2.   Se un fornitore di assistenza tecnica propone di fornire assistenza tecnica per prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I ed è a conoscenza che tali prodotti sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all', paragrafo 1, ne informa l'autorità competente. Tale autorità competente decide in merito all'opportunità di sottoporre la suddetta assistenza tecnica ad autorizzazione. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano se l'assistenza tecnica: a) è fornita entro o nel territorio di un paese che figura nell'elenco di cui all'allegato II, sezione A, parte 2, o verso un residente di un paese che figura nell'elenco di cui all'allegato II, sezione A, parte 2; b) assume la forma di un trasferimento di informazioni che sono di dominio pubblico o fanno parte della ricerca scientifica di base ai sensi della nota generale sulla tecnologia o della nota sulla tecnologia nucleare di cui all'allegato I; c) è fornita da autorità o agenzie di uno Stato membro nell'ambito dei loro compiti ufficiali; d) è fornita per le forze armate di uno Stato membro sulla base dei compiti loro assegnati; e) è fornita per una finalità citata nelle eccezioni per i prodotti del regime di non proliferazione nel settore missilistico (Missile Technology Control Regime – tecnologia MTCR) di cui all'allegato IV; o f) è il minimo necessario per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) o la riparazione di quei prodotti per i quali è stata emessa un'autorizzazione di esportazione; 4.   Uno Stato membro può estendere l'applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi. 5.   Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione la fornitura di assistenza tecnica qualora un fornitore di assistenza tecnica che propone di fornire assistenza tecnica per prodotti a duplice uso abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all', paragrafo 1. 6.   L', paragrafi 2, 3 e 4, si applica alle misure nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.
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