Art. 7
In vigore dal 20 mag 2021
1. Il transito di prodotti a duplice uso non unionali compresi negli elenchi di cui all'allegato I può essere vietato in qualsiasi momento dall'autorità competente dello Stato membro in cui sono ubicati i prodotti nel caso in cui i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all', paragrafo 1.
2. Prima di decidere se vietare o no il transito, l'autorità competente può, in singoli casi, subordinare ad autorizzazione il transito specifico di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I nel caso in cui i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all', paragrafo 1. Se il transito avviene attraverso il territorio di più Stati membri, l'autorità competente di ciascuno Stato membro interessato può vietare tale transito sul proprio territorio.
L'autorità competente può imporre l'obbligo di autorizzazione alla persona fisica o giuridica o al consorzio che è titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e ha il potere di decidere l'invio dei prodotti che transitano attraverso il territorio doganale dell'Unione.
Se la persona fisica o giuridica o il consorzio non è residente o stabilito nel territorio doganale dell'Unione, l'autorità competente può imporre l'obbligo di autorizzazione:
a)
al dichiarante ai sensi dell', punto 15), del codice doganale dell'Unione;
b)
al trasportatore ai sensi dell', punto 40), del codice doganale dell'Unione; o
c)
alla persona fisica che trasporta i prodotti a duplice uso in transito se tali prodotti a duplice uso sono contenuti nei bagagli personali della stessa.
3. Uno Stato membro può estendere l'applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi.
4. L', paragrafi 2, 3 e 4, si applica alle misure nazionali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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