Art. 29

Art. 29

In vigore dal 20 mag 2021
1.   La Commissione e gli Stati membri mantengono, ove opportuno dialoghi con i paesi terzi, al fine di promuovere la convergenza globale dei controlli. I dialoghi possono sostenere la cooperazione regolare e reciproca con i paesi terzi, compreso lo scambio di informazioni e migliori pratiche, nonché lo sviluppo di capacità e la sensibilizzazione dei paesi terzi. I dialoghi possono inoltre incoraggiare l'adesione dei paesi terzi a solidi controlli delle esportazioni sviluppati da regimi multilaterali di controllo delle esportazioni come modello per le migliori pratiche internazionali. 2.   Fatte salve le disposizioni di accordi o protocolli di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione e i paesi terzi, il Consiglio può autorizzare la Commissione a negoziare con i paesi terzi su accordi per il riconoscimento reciproco dei controlli sulle esportazioni dei prodotti a duplice uso oggetto del presente regolamento. Tali negoziati sono condotti in conformità delle procedure di cui all'articolo 207, paragrafo 3, TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a seconda dei casi.
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