Art. 28

Art. 28

In vigore dal 20 mag 2021
Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento, ciascuno Stato membro adotta tutte le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti: a) di raccogliere informazioni su qualsiasi commessa od operazione riguardante prodotti a duplice uso; b) di verificare la corretta applicazione delle misure di controllo delle esportazioni, che possono includere in particolare il potere di ispezionare i locali delle persone coinvolte in un'operazione di esportazione o degli intermediari che intervengono nella fornitura di servizi di intermediazione nelle circostanze di cui all' o dei fornitori di assistenza tecnica nelle circostanze di cui all'.
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