Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 mag 2021
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «prodotti a duplice uso» sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari; 2) «esportazione»: a) un regime di esportazione ai sensi dell'articolo 269 del codice doganale dell'Unione; b) una riesportazione ai sensi dell'articolo 270 del codice doganale dell'Unione; si ha riesportazione anche se, durante un transito attraverso il territorio doganale dell'Unione ai sensi del punto 11) del presente articolo, deve essere presentata una dichiarazione sommaria di uscita in quanto la destinazione finale dei prodotti è stata modificata; c) un regime di perfezionamento passivo ai sensi dell'articolo 259 del codice doganale dell'Unione; o d) la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico, verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione; comprende la messa a disposizione in formato elettronico di tali software e tecnologie a persone fisiche o giuridiche o a consorzi al di fuori del territorio doganale dell'Unione; include anche la trasmissione orale della tecnologia quando la tecnologia è descritta su un supporto di trasmissione vocale; 3) «esportatore»: a) qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di riesportazione o di una dichiarazione sommaria di uscita; e, qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, l'esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione; b) qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che decida di trasmettere software o tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione o di mettere tali software e tecnologie a disposizione, in forma elettronica, di persone fisiche o giuridiche o consorzi al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona residente o stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione, la qualità di esportatore è assunta dal contraente residente o stabilito nel territorio doganale dell'Unione; c) se la lettera a) o b) non è applicabile, qualsiasi persona fisica che trasporta i prodotti a duplice uso da esportare se tali prodotti a duplice uso sono contenuti nel bagaglio personale della persona ai sensi dell', paragrafo 19, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (13). 4) «dichiarazione di esportazione» è un atto con il quale qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio manifesta, nelle forme e secondo le modalità prescritte, la volontà di vincolare un prodotto a duplice uso di cui al punto 1) ad una procedura di esportazione; 5) «dichiarazione di riesportazione» è un atto ai sensi dell', punto 13), del codice doganale dell'Unione; 6) «dichiarazione sommaria di uscita» è un atto ai sensi dell', punto 10), del codice doganale dell'Unione; 7) «servizi di intermediazione»: a) la negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti a duplice uso da un paese terzo a qualunque altro paese terzo; o b) la vendita o l'acquisto di prodotti a duplice uso ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo. Ai fini del presente regolamento, la sola fornitura di servizi ausiliari è esclusa da questa definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o la riassicurazione, o la pubblicità generica o la promozione; 8) «intermediario» è qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che fornisca servizi di intermediazione dal territorio doganale dell'Unione verso il territorio di un paese terzo; 9) «assistenza tecnica» è qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma, tra l'altro, di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, anche mediante mezzi elettronici nonché per telefono o qualsiasi altra forma orale di assistenza; 10) «fornitore di assistenza tecnica»: a) qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che forniscano servizi di intermediazione dal territorio doganale dell'Unione verso il territorio di un paese terzo; b) qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio residenti o stabiliti in uno Stato membro che forniscano assistenza tecnica entro il territorio di un paese terzo; o c) qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio residenti o stabiliti in uno Stato membro dell'Unione che forniscano assistenza tecnica a un residente di un paese terzo temporaneamente presente nel territorio doganale dell'Unione; 11) «transito» è il trasporto di prodotti a duplice uso non unionali che entrano nel territorio doganale dell'Unione e lo attraversano con una destinazione esterna al territorio doganale dell'Unione stessa, laddove tali prodotti: a) sono vincolati a un regime di transito esterno ai sensi dell'articolo 226 del codice doganale dell'Unione e si limitano ad attraversare il territorio doganale dell'Unione; b) sono trasbordati all'interno di una zona franca o direttamente riesportati da una zona franca; c) sono in custodia temporanea e direttamente riesportati da una struttura di custodia temporanea; o d) sono stati introdotti nel territorio doganale dell'Unione a bordo della stessa nave o dello stesso aeromobile che li trasporterà al di fuori di tale territorio senza operazioni di scarico; 12) «autorizzazione di esportazione specifica» è un'autorizzazione concessa a uno specifico esportatore per un utilizzatore finale o destinatario di un paese terzo e riguardante uno o più prodotti a duplice uso; 13) «autorizzazione globale di esportazione» è un'autorizzazione concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici e/o in uno o più paesi terzi specifici; 14) «autorizzazione per grandi progetti» è un'autorizzazione di esportazione specifica o un'autorizzazione globale di esportazione concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici in uno o più paesi terzi specifici ai fini di uno specifico progetto su larga scala; 15) «autorizzazione generale di esportazione dell'Unione» è un'autorizzazione all'esportazione per le esportazioni verso determinati paesi di destinazione concessa a tutti gli esportatori che rispettino le condizioni e i requisiti elencati nelle sezioni da A ad H dell'allegato II; 16) «autorizzazione generale di esportazione nazionale» è un'autorizzazione all'esportazione definita dalla legislazione nazionale conformemente all', paragrafo 6, e alla sezione C dell'allegato III; 17) «territorio doganale dell'Unione» è il territorio doganale dell'Unione ai sensi dell' del codice doganale dell'Unione; 18) «prodotti a duplice uso non unionali» sono i prodotti che hanno lo status di merci non unionali ai sensi dell', punto 24), del codice doganale dell'Unione; 19) «embargo sugli armamenti» è un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o da una posizione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), o un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; 20) «prodotti di sorveglianza informatica» sono prodotti a duplice uso appositamente progettati per consentire la sorveglianza dissimulata di persone fisiche mediante il monitoraggio, l'estrazione, la raccolta o l'analisi di dati provenienti da sistemi di informazione e telecomunicazione; 21) «programma interno di conformità» o «ICP» si riferisce a politiche e procedure efficaci, adeguate e proporzionate in corso adottate dagli esportatori al fine di facilitare la conformità alle disposizioni e agli obiettivi del presente regolamento nonché ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni attuate a norma del presente regolamento, comprese, tra l'altro, misure di dovuta diligenza per valutare i rischi connessi all'esportazione dei prodotti per gli utenti finali e gli usi finali; 22) «operazione sostanzialmente identica» è un'operazione che riguarda prodotti con parametri o caratteristiche tecniche sostanzialmente identici e coinvolge lo stesso utilizzatore finale o destinatario di un'altra operazione.
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