Art. 9 · Selezione e designazione delle CCI

Art. 9

Selezione e designazione delle CCI

In vigore dal 20 mag 2021
Selezione e designazione delle CCI 1.   L’EIT seleziona e designa un partenariato come CCI secondo una procedura competitiva, aperta e trasparente. Si applicano le condizioni e i criteri di cui al regolamento (UE) 2021/695, in particolare all’, paragrafo 3, nonché i criteri per la selezione dei partenariati europei. Il comitato direttivo può precisare ulteriormente tali criteri adottando e pubblicando criteri per la selezione delle CCI in base ai principi di eccellenza e di pertinenza in termini di innovazione nel rispondere alle sfide globali e nel realizzare le priorità strategiche dell’Unione. 2.   L’EIT procede alla selezione e alla designazione delle CCI in base ai settori prioritari e al calendario stabiliti nell’ASI, tenendo conto delle priorità definite nella pianificazione strategica di Orizzonte Europa. 3.   La condizione minima per la costituzione di una CCI è la partecipazione di almeno tre organizzazioni partner indipendenti, che comprendono almeno un IIS, un istituto di ricerca e un’impresa privata, e che queste siano stabilite in almeno tre diversi Stati membri. 4.   Oltre alla condizione di cui al paragrafo 3, almeno i due terzi delle organizzazioni partner che compongono una CCI devono essere stabiliti negli Stati membri. 5.   L’EIT adotta e pubblica criteri e procedure di finanziamento, monitoraggio e valutazione delle attività delle CCI prima di avviare la procedura di selezione delle nuove CCI. L’EIT comunica prontamente tali criteri e procedure al gruppo dei rappresentanti degli Stati membri e al Parlamento europeo.
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