Art. 7 · CCI

Art. 7

CCI

In vigore dal 20 mag 2021
CCI 1.   Le CCI svolgono almeno i compiti seguenti: a) attività d’innovazione e investimenti con valore aggiunto dell’Unione, anche facilitando la creazione di start-up innovative e lo sviluppo di imprese innovative in complementarità con il CEI e con il programma InvestEU, integrando pienamente le dimensioni dell’istruzione superiore e della ricerca per raggiungere una massa critica e stimolando la diffusione e lo sfruttamento dei risultati; b) ricerca, sperimentazione, prototipazione e dimostrazione incentrate sull’innovazione, in settori che rivestono un interesse fondamentale per l’economia, l’ambiente e la società, che si avvalgono dei risultati derivanti dalla ricerca dell’Unione e nazionale e che presentano il potenziale per rafforzare la competitività dell’Unione a livello internazionale e trovare soluzioni per le grandi sfide affrontate dalla società europea, tra cui quelle legate alla salute e al mercato digitale; c) attività di istruzione e di formazione, in particolare a livello di master e di dottorato, nonché corsi di formazione professionale, in settori che possono contribuire a soddisfare i futuri bisogni socioeconomici e socioecologici europei e atte ad allargare la base dei talenti dell’Unione, a promuovere lo sviluppo di competenze connesse con l’innovazione, il miglioramento delle competenze manageriali e imprenditoriali e la mobilità dei ricercatori e degli studenti, nonché a incoraggiare la condivisione delle conoscenze, il tutoraggio e la creazione di reti fra quanti hanno fruito di attività educative e formative dell’EIT, comprese quelle con marchio EIT; d) azioni nell’ambito dell’iniziativa pilota per l’istruzione superiore per integrare meglio gli IIS nelle catene del valore e negli ecosistemi dell’innovazione e riunirli con altri attori principali dell’innovazione del triangolo della conoscenza, migliorando in tal modo la loro capacità innovativa e imprenditoriale; e) attività di sensibilizzazione e diffusione delle migliori prassi nel campo dell’innovazione, ponendo l’accento sullo sviluppo della cooperazione tra istruzione superiore, ricerca e imprese, compresi i settori finanziario e dei servizi, e, se del caso, le organizzazioni del settore pubblico e del terzo settore; f) attività dei SIR, pienamente integrate nella strategia pluriennale delle CCI e collegate alle pertinenti strategie di specializzazione intelligente definite all’, punto 2), del regolamento (UE) 2021/695 allo scopo di rafforzare la capacità di innovazione e sviluppare ecosistemi dell’innovazione sostenibile nell’ottica di attenuare le disparità e il divario in termini di rendimento innovativo in tutta l’Unione; g) ricerca di sinergie e complementarità tra le attività delle CCI e i programmi esistenti a livello di Unione, nazionale e regionale, in particolare il CEI, altri partenariati europei e missioni di Orizzonte Europa, se del caso; h) mobilitazione di fondi da fonti pubbliche e private, in particolare nell’intento di finanziare una proporzione crescente del loro bilancio facendo ricorso a fonti private e mediante entrate generate dalle proprie attività, conformemente all’; i) messa a disposizione, su richiesta, di informazioni sulle realizzazioni e sui risultati nel campo della ricerca e dell’innovazione e sui relativi diritti di proprietà intellettuale, ottenuti nell’ambito delle attività delle CCI, nonché sui pertinenti inventori. 2.   Fatti salvi gli accordi di partenariato e le convenzioni di sovvenzione tra l’EIT e le CCI, le CCI godono di un’autonomia sostanziale per stabilire la propria composizione e organizzazione interna, nonché per stabilire il proprio programma e i propri metodi di lavoro, purché conducano a progressi verso la realizzazione degli obiettivi dell’EIT e delle CCI, tenendo conto al contempo della pianificazione strategica di Orizzonte Europa e dell’indirizzo strategico dell’EIT fissato nell’ASI e dal comitato direttivo. In particolare, le CCI: a) stabiliscono modalità trasparenti di governance interna che rispecchino il triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione; b) garantiscono e promuovono l’apertura, attraverso criteri di adesione e recesso chiari e trasparenti, anche mediante inviti aperti a presentare proposte, a nuove organizzazioni partner potenziali nell’Unione che apportano un valore aggiunto al partenariato; c) stabiliscono un regolamento interno, compresi codici di condotta, che ne assicuri il funzionamento in modo aperto e trasparente; d) definiscono e attuano i propri piani aziendali; e) definiscono e attuano strategie finalizzate al conseguimento della sostenibilità finanziaria. 3.   Le CCI possono adottare misure e iniziative volte a mitigare gli effetti della crisi COVID-19, in particolare azioni volte a rafforzare la resilienza di microimprese, PMI e start-up, nonché di studenti, ricercatori e dipendenti. 4.   La relazione tra l’EIT e ciascuna CCI è fondata su un accordo di partenariato, una convenzione di sovvenzione o, fatto salvo l’, un memorandum di cooperazione.
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