Art. 4
ASI
In vigore dal 20 mag 2021
ASI
1. L’ASI definisce i settori prioritari e la strategia dell’EIT per il pertinente periodo di sette anni, conformemente agli obiettivi e alle priorità di Orizzonte Europa enunciati nel regolamento (EU) 2021/695, e include una valutazione del previsto impatto socioeconomico dell’EIT, delle sue attività di sensibilizzazione e della sua capacità di produrre il miglior valore aggiunto in materia di innovazione. L’ASI è in linea con le prescrizioni in materia di informazione, monitoraggio e valutazione e altre prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2021/695 e tiene conto dei risultati del monitoraggio continuo e della valutazione periodica indipendente dell’EIT di cui all’ del presente regolamento.
2. L’ASI tiene conto della pianificazione strategica di Orizzonte Europa assicurando la coerenza con le sfide di tale programma e la complementarità con il CEI istituito dal regolamento (UE) 2021/695, e crea e promuove adeguate sinergie e complementarità tra le attività dell’EIT e altri pertinenti programmi dell’Unione, nazionali e regionali a sostegno della ricerca e dell’innovazione, dell’istruzione e dello sviluppo di competenze, dell’industria sostenibile e competitiva, dell’imprenditorialità e dello sviluppo regionale.
3. L’ASI comprende una stima delle esigenze e delle fonti di finanziamento tenuto conto del funzionamento futuro, dello sviluppo a lungo termine e del finanziamento dell’EIT. Contiene altresì un piano finanziario indicativo relativo alla durata del pertinente QFP.
4. L’EIT, previa consultazione delle CCI esistenti e tenendo conto dei loro pareri, elabora un contributo alla proposta della Commissione relativa all’ASI e lo trasmette alla Commissione. Il contributo dell’EIT è reso pubblico.
5. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano l’ASI conformemente all’articolo 173, paragrafo 3, TFUE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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