Art. 22 · Elaborazione e adozione del bilancio annuale dell’EIT

Art. 22

Elaborazione e adozione del bilancio annuale dell’EIT

In vigore dal 20 mag 2021
Elaborazione e adozione del bilancio annuale dell’EIT 1.   Il contenuto e la struttura del bilancio dell’EIT sono stabiliti conformemente alle sue regole finanziarie. Le spese dell’EIT comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio. Le spese amministrative sono ridotte al minimo. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell’EIT devono essere in pareggio. 2.   Il direttore stabilisce un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’EIT per l’esercizio finanziario seguente e lo trasmette al comitato direttivo. 3.   Il comitato direttivo adotta il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’EIT accompagnato da un progetto di tabella dell’organico e li trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione come parte integrante del documento unico di programmazione entro la data specificata nelle regole finanziarie dell’EIT. 4.   Il comitato direttivo adotta il bilancio dell’EIT. Il bilancio dell’EIT diventa definitivo in seguito all’adozione finale del bilancio generale dell’Unione. Se del caso, è sottoposto agli opportuni adeguamenti. 5.   Il comitato direttivo comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio dell’EIT, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l’affitto o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione. 6.   Qualunque modifica sostanziale del bilancio dell’EIT segue la stessa procedura.
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