Art. 19 · Programmazione e relazione

Art. 19

Programmazione e relazione

In vigore dal 20 mag 2021
Programmazione e relazione 1.   L’EIT adotta un documento unico di programmazione fondato sull’ASI, conformemente alle sue regole finanziarie di cui all’, paragrafo 1, che comprende: a) una dichiarazione delle principali priorità e iniziative previste dell’EIT e delle CCI; b) una stima delle esigenze e delle fonti di finanziamento; c) una stima del personale necessario all’espletamento dei nuovi compiti; d) metodi quantitativi e qualitativi, strumenti e indicatori adeguati per il monitoraggio delle attività dell’EIT e delle CCI sulla base di un approccio orientato agli effetti e basato sulle prestazioni; e) altri elementi quali stabiliti nelle sue regole finanziarie. 2.   L’EIT adotta una relazione annuale di attività consolidata che comprende informazioni esaustive sulle attività svolte dall’EIT e dalle CCI durante l’anno civile precedente e sul contribuito dell’EIT agli obiettivi di Orizzonte Europa e agli obiettivi e alle politiche dell’Unione in materia di innovazione, ricerca e istruzione. La relazione annuale di attività consolidata valuta i risultati rispetto agli obiettivi, agli indicatori e al calendario stabiliti, i rischi associati alle attività svolte, l’utilizzazione delle risorse, compreso il suo contributo all’obiettivo dell’integrazione delle questioni climatiche nel quadro del regolamento (UE) 2021/695, ripartito per CCI, e il funzionamento generale dell’EIT. La relazione annuale di attività consolidata contiene ulteriori informazioni esaustive conformemente alle regole finanziarie dell’EIT. Entro il 29 maggio 2022 e successivamente su base annuale, il direttore presenta la relazione annuale di attività consolidata alle commissioni competenti del Parlamento europeo.
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