Art. 16
Responsabilità
In vigore dal 20 mag 2021
Responsabilità
1. Solo l’EIT risponde delle proprie obbligazioni.
2. La responsabilità contrattuale dell’EIT è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dal diritto applicabile al contratto in questione.
La Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole di arbitrato contenute nei contratti stipulati dall’EIT.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale l’EIT risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati da essa o dai membri del suo personale nell’esercizio delle loro funzioni.
La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.
4. I pagamenti effettuati dall’IET con riferimento alla responsabilità di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i costi e le spese sostenuti in detto contesto, sono considerati spese dell’IET e sono coperti dalle risorse dell’IET.
5. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti avverso l’EIT conformemente agli articoli 263 e 265 TFUE.
Storico versioni
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