Art. 9 · Paesi terzi associati al programma

Art. 9

Paesi terzi associati al programma

In vigore dal 20 mag 2021
Paesi terzi associati al programma 1.   Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi terzi, a condizione che contribuiscano al finanziamento: a) i membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo; b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi; c) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi; d) altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo: i) garantisca un giusto equilibrio tra i contributi del paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione e i benefici che questo ne trae; ii) stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai rispettivi costi amministrativi; iii) non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma dell'Unione; iv) garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari. I contributi di cui al primo comma, lettera d), punto ii), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell', paragrafo 5, del regolamento finanziario. 2.   La partecipazione dei paesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo alla sezione MEDIA e alla sezione transettoriale è subordinata al soddisfacimento delle condizioni stabilite nella direttiva 2010/13/UE. 3.   Gli accordi conclusi con i paesi di cui al paragrafo 1, lettera c), possono derogare agli obblighi di cui al paragrafo 2 in casi debitamente giustificati. 4.   I paesi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo che hanno partecipato a pieno titolo al precedente programma 2014-2020 possono partecipare a pieno titolo al programma in via provvisoria se possono dimostrare di aver adottato misure concrete per allineare il loro diritto nazionale alla direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla direttiva 2018/1808. 5.   Ai paesi di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo è consentito di continuare a partecipare al programma oltre il 31 dicembre 2022 a condizione che forniscano alla Commissione la prova del soddisfacimento delle condizioni stabilite dalla direttiva 2010/13/UE. 6.   L'accesso alle azioni corrispondenti alla priorità di cui all', paragrafo 1, lettera d), è garantito ai paesi che partecipano in via eccezionale alla sezione Cultura, ma che non soddisfano le condizioni per partecipare alla sezione MEDIA e alla sezione transettoriale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
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