Art. 26 · Disposizioni transitorie

Art. 26

Disposizioni transitorie

In vigore dal 20 mag 2021
Disposizioni transitorie 1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni avviate a norma del regolamento (UE) n. 1295/2013, che continua pertanto ad applicarsi a tali fino alla loro chiusura. 2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate a norma del regolamento (UE) n. 1295/2013. 3.   Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell'Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese per l'assistenza di cui all', paragrafo 5, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.
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