Art. 21
Valutazione
In vigore dal 20 mag 2021
Valutazione
1. La Commissione effettua valutazioni basate sulla regolare raccolta di dati e la periodica consultazione dei portatori di interessi e dei beneficiari con tempestività per alimentare il processo decisionale.
2. Non appena siano disponibili informazioni sufficienti sull'attuazione del programma e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma, basata tra l'altro su analisi esterne e indipendenti. La Commissione presenta una relazione sulla valutazione intermedia al Parlamento e al Consiglio non oltre sei mesi dallo svolgimento della valutazione intermedia.
3. Dopo il 31 dicembre 2027 e comunque non oltre il 31 dicembre 2029, la Commissione effettua una valutazione finale del programma, basata su analisi esterne e indipendenti. La Commissione presenta una relazione sulla valutazione finale al Parlamento europeo e al Consiglio non oltre sei mesi dallo svolgimento della valutazione finale.
4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, insieme alle proprie osservazioni su tali valutazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
5. Il sistema di rendicontazione ai fini della valutazione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la valutazione del programma, al livello adeguato di dettaglio. I destinatari dei fondi dell'Unione comunicano tali dati e informazioni alla Commissione in modo conforme ad altre disposizioni giuridiche. Ad esempio, ove necessario i dati personali sono resi anonimi. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.
Storico versioni
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