Art. 19
Finanziamento cumulativo e alternativo
In vigore dal 20 mag 2021
Finanziamento cumulativo e alternativo
1. Un'azione che abbia beneficiato di un contributo nell'ambito del programma può essere finanziata anche da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi nell'ambito del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del programma dell'Unione interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione. Il sostegno proveniente da diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente.
2. Un progetto può ricevere un marchio di eccellenza quale definito all', punto 45), del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 nell'ambito del presente programma se è conforme alle seguenti condizioni cumulative:
a)
è stato valutato nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;
b)
è conforme ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte; e
c)
non può essere finanziato nel quadro dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.
Un progetto che abbia ricevuto un marchio di eccellenza in conformità del primo comma del presente paragrafo può ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale o dal Fondo sociale europeo Plus, in conformità dell'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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