Art. 36 · Disposizioni transitorie

Art. 36

Disposizioni transitorie

In vigore dal 20 mag 2021
Disposizioni transitorie 1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni avviate a norma del regolamento (UE) n. 1288/2013, che continua pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura. 2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate a norma del regolamento (UE) n. 1288/2013. 3.   In conformità dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario e in deroga all’articolo 193, paragrafo 4, di tale regolamento, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento, le attività sovvenzionate nell’ambito del presente regolamento e i costi sottostanti sostenuti nel 2021 possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali attività sono state realizzate e tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione. Le convenzioni di sovvenzione per le sovvenzioni di funzionamento dell’esercizio 2021 possono essere firmate, in via eccezionale, entro sei mesi dall’inizio dell’esercizio del beneficiario. 4.   Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’, paragrafo 7, al fine di consentire la gestione delle azioni e delle attività non completate entro il 31 dicembre 2027. 5.   Gli Stati membri garantiscono, a livello nazionale, una transizione senza ostacoli tra le azioni attuate nell’ambito del programma 2014-2020 e quelle da attuare nell’ambito del programma.
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