Art. 32
Finanziamento cumulativo e alternativo
In vigore dal 20 mag 2021
Finanziamento cumulativo e alternativo
1. Il programma è attuato in modo da garantirne la coerenza complessiva e la complementarità con altri pertinenti programmi, politiche e fondi dell’Unione, in particolare quelli correlati a istruzione e formazione, cultura e media, gioventù e solidarietà, occupazione e inclusione sociale, ricerca e innovazione, industria e imprese, politica digitale, agricoltura e sviluppo rurale, ambiente e clima, coesione, politica regionale, migrazione, sicurezza e cooperazione internazionale e sviluppo.
2. Un’azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può essere finanziata anche da un altro programma dell’Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all’azione da un programma dell’Unione si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
3. Le proposte progettuali possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale o dal Fondo sociale europeo Plus, in conformità dell’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento recante disposizioni comuni per gli anni 2021-2027 qualora abbiano ricevuto un marchio di eccellenza nell’ambito del presente programma in quanto conformi alle condizioni cumulative seguenti:
a)
sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del programma;
b)
sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte; e
c)
non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:817:oj#art-32