Art. 24
Valutazione
In vigore dal 20 mag 2021
Valutazione
1. Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.
2. La Commissione effettua la valutazione intermedia del programma non appena sono disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Tale valutazione intermedia è accompagnata da una valutazione finale del programma 2014-2020, che alimenta la valutazione intermedia. La valutazione intermedia del programma valuta l’efficacia e la performance complessive del programma, anche relativamente alle nuove iniziative, e la realizzazione delle misure per l’inclusione e la semplificazione.
3. Fatti salvi i requisiti fissati nel capo X e gli obblighi delle agenzie nazionali di cui all’, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 31 maggio 2024, una relazione sull’attuazione e sull’impatto del programma nei rispettivi territori.
4. Se del caso, e sulla base della valutazione intermedia, la Commissione presenta una proposta legislativa per modificare il presente regolamento.
5. Al termine del periodo di attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2031, la Commissione effettua una valutazione finale dei risultati e dell’impatto del programma.
6. La Commissione trasmette tutte le valutazioni effettuate ai sensi del presente articolo, compresa quella intermedia, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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