Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 mag 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«apprendimento permanente»: l’apprendimento in tutte le sue forme, formale, non formale o informale, e in tutte le fasi della vita che dà luogo a un miglioramento o a un aggiornamento delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e delle attitudini o della partecipazione alla società in una prospettiva personale, civica, culturale, sociale o occupazionale, inclusa l’erogazione di servizi di consulenza e orientamento; comprende educazione e cura della prima infanzia, istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore, istruzione degli adulti, animazione socioeducativa e altri contesti di apprendimento al di fuori dell’istruzione e della formazione formali, e generalmente promuove la cooperazione intersettoriale e percorsi di apprendimento flessibili;
2)
«mobilità ai fini dell’apprendimento»: lo spostamento fisico in un paese diverso dal paese di residenza per motivi di studio, formazione, o apprendimento non formale o informale;
3)
«apprendimento virtuale»: l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze tramite l’uso di tecnologie dell’informazione e della comunicazione che permettono ai partecipanti un’esperienza significativa di apprendimento transnazionale o internazionale;
4)
«apprendimento non formale»: apprendimento che ha luogo al di fuori dell’istruzione e della formazione formale attraverso attività pianificate in termini di obiettivi e tempi dell’apprendimento, in cui è presente una qualche forma di sostegno all’apprendimento;
5)
«apprendimento informale»: apprendimento derivante da esperienze e attività quotidiane, non organizzato o strutturato in termini di obiettivi, tempi o sostegno all’apprendimento; esso può non essere intenzionale dal punto di vista del discente;
6)
«giovani»: individui di età compresa tra i 13 e i 30 anni;
7)
«sport di base»: attività fisica ricreativa, praticata regolarmente a livello non professionale da persone di tutte le età a fini sanitari, educativi o sociali;
8)
«studente dell’istruzione superiore»: una persona iscritta a un istituto di istruzione superiore a livello di laurea, laurea breve, laurea magistrale o specialistica, dottorato o equivalenti, o una persona che ha recentemente ottenuto un diploma da uno di tali istituti;
9)
«personale»: una persona che partecipa, su base professionale o volontaria, all’istruzione, alla formazione o all’apprendimento non formale a tutti i livelli, compresi professori, docenti, inclusi insegnanti dell’istruzione prescolare, formatori, dirigenti scolastici, animatori socioeducativi, personale sportivo, personale dell’istruzione e cura della prima infanzia, personale non docente e altri professionisti che operano regolarmente nell’ambito della promozione dell’apprendimento;
10)
«personale sportivo»: una persona che partecipa all’istruzione, all’allenamento e alla gestione di una squadra sportiva o di singoli sportivi, su base remunerata o volontaria;
11)
«discente dell’istruzione e della formazione professionale»: una persona iscritta a un programma di istruzione o formazione professionale iniziale o continua a qualsiasi livello da secondario a post-secondario, oppure una persona che ha recentemente ottenuto un diploma o una qualifica nell’ambito di tali programmi;
12)
«alunno»: una persona iscritta come discente presso un istituto che eroga istruzione generale a qualsiasi livello compreso tra l’educazione e cura della prima infanzia e l’istruzione secondaria di secondo grado o una persona formata al di fuori di un contesto istituzionale, considerato ammissibile a partecipare al programma nei rispettivi territori da parte delle autorità competenti;
13)
«istruzione degli adulti»: ogni forma di istruzione non professionale destinata agli adulti successiva all’istruzione iniziale, di tipo formale, non formale o informale;
14)
«paese terzo»: un paese che non è uno Stato membro dell’Unione;
15)
«partenariato»: un accordo tra un gruppo di istituti o di organizzazioni per lo svolgimento di attività e progetti congiunti;
16)
«titolo congiunto di laurea magistrale/specialistica (Joint Master’s Degree) Erasmus Mundus»: un programma di studi integrato offerto da almeno due istituti di istruzione superiore che si conclude con un unico diploma o con diplomi multipli rilasciati e firmati congiuntamente da tutti gli istituti partecipanti e riconosciuti ufficialmente nei paesi in cui gli istituti partecipanti sono ubicati;
17)
«internazionale»: riferito a un’azione che coinvolge almeno un paese terzo non associato al programma;
18)
«cooperazione virtuale»: qualsiasi forma di cooperazione che utilizzi tecnologie dell’informazione e della comunicazione per facilitare e sostenere le azioni pertinenti del programma;
19)
«istituto di istruzione superiore»: un istituto che, a prescindere dalle diverse possibili denominazioni, conformemente al diritto o alla prassi nazionale rilasci lauree riconosciute o altre qualifiche riconosciute di livello terziario, come pure qualsiasi altro istituto di istruzione a livello terziario comparabile che le autorità nazionali considerino ammissibile a partecipare al programma nei rispettivi territori;
20)
«transnazionale»: riferito a un’azione che coinvolge almeno due paesi che siano Stati membri o paesi terzi associati al programma;
21)
«attività di partecipazione dei giovani»: un’attività al di fuori dell’istruzione e della formazione formale, svolta da gruppi informali di giovani o organizzazioni giovanili, e caratterizzata da un approccio non formale o informale all’apprendimento;
22)
«animatore socioeducativo»: una persona che, per professione o su base volontaria, partecipa all’apprendimento non formale e sostiene i giovani nel loro personale sviluppo socioeducativo e professionale e nello sviluppo delle loro competenze; comprende persone che pianificano, dirigono, coordinano e attuano attività nel settore della gioventù;
23)
«dialogo dell’UE con i giovani»: il dialogo tra i giovani e le organizzazioni giovanili e i responsabili politici e decisionali, nonché gli esperti, i ricercatori e altri attori della società civile, a seconda dei casi; funge da forum di riflessione e consultazione comune permanente sulle priorità e su tutti i settori rilevanti per i giovani;
24)
«soggetto giuridico»: una persona fisica o una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell’Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un’entità non avente personalità giuridica di cui all’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;
25)
«persone con minori opportunità»: persone che, per motivi economici, sociali, culturali, geografici o di salute, oppure a causa della provenienza da un contesto migratorio o per motivi quali disabilità o difficoltà di apprendimento o di qualsiasi altra natura, inclusi i motivi che potrebbero dar luogo a discriminazione di cui all’ della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, incontrano ostacoli che impediscono loro di avere effettivo accesso alle opportunità nell’ambito del programma;
26)
«autorità nazionale»: una o più autorità responsabili, a livello nazionale, della sorveglianza e della supervisione della gestione del programma in uno Stato membro o in un paese terzo associato al programma;
27)
«agenzia nazionale»: uno o più organismi responsabili della gestione dell’attuazione del programma a livello nazionale in uno Stato membro o in paese terzo associato al programma;
28)
«nuova organizzazione»: qualsiasi organizzazione o istituto che non abbia precedentemente ricevuto sostegno in relazione a un determinato tipo di azione sostenuta dal programma o dal programma 2014-2020, né come coordinatore né come partner.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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