Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 mag 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «apprendimento permanente»: l’apprendimento in tutte le sue forme, formale, non formale o informale, e in tutte le fasi della vita che dà luogo a un miglioramento o a un aggiornamento delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e delle attitudini o della partecipazione alla società in una prospettiva personale, civica, culturale, sociale o occupazionale, inclusa l’erogazione di servizi di consulenza e orientamento; comprende educazione e cura della prima infanzia, istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore, istruzione degli adulti, animazione socioeducativa e altri contesti di apprendimento al di fuori dell’istruzione e della formazione formali, e generalmente promuove la cooperazione intersettoriale e percorsi di apprendimento flessibili; 2) «mobilità ai fini dell’apprendimento»: lo spostamento fisico in un paese diverso dal paese di residenza per motivi di studio, formazione, o apprendimento non formale o informale; 3) «apprendimento virtuale»: l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze tramite l’uso di tecnologie dell’informazione e della comunicazione che permettono ai partecipanti un’esperienza significativa di apprendimento transnazionale o internazionale; 4) «apprendimento non formale»: apprendimento che ha luogo al di fuori dell’istruzione e della formazione formale attraverso attività pianificate in termini di obiettivi e tempi dell’apprendimento, in cui è presente una qualche forma di sostegno all’apprendimento; 5) «apprendimento informale»: apprendimento derivante da esperienze e attività quotidiane, non organizzato o strutturato in termini di obiettivi, tempi o sostegno all’apprendimento; esso può non essere intenzionale dal punto di vista del discente; 6) «giovani»: individui di età compresa tra i 13 e i 30 anni; 7) «sport di base»: attività fisica ricreativa, praticata regolarmente a livello non professionale da persone di tutte le età a fini sanitari, educativi o sociali; 8) «studente dell’istruzione superiore»: una persona iscritta a un istituto di istruzione superiore a livello di laurea, laurea breve, laurea magistrale o specialistica, dottorato o equivalenti, o una persona che ha recentemente ottenuto un diploma da uno di tali istituti; 9) «personale»: una persona che partecipa, su base professionale o volontaria, all’istruzione, alla formazione o all’apprendimento non formale a tutti i livelli, compresi professori, docenti, inclusi insegnanti dell’istruzione prescolare, formatori, dirigenti scolastici, animatori socioeducativi, personale sportivo, personale dell’istruzione e cura della prima infanzia, personale non docente e altri professionisti che operano regolarmente nell’ambito della promozione dell’apprendimento; 10) «personale sportivo»: una persona che partecipa all’istruzione, all’allenamento e alla gestione di una squadra sportiva o di singoli sportivi, su base remunerata o volontaria; 11) «discente dell’istruzione e della formazione professionale»: una persona iscritta a un programma di istruzione o formazione professionale iniziale o continua a qualsiasi livello da secondario a post-secondario, oppure una persona che ha recentemente ottenuto un diploma o una qualifica nell’ambito di tali programmi; 12) «alunno»: una persona iscritta come discente presso un istituto che eroga istruzione generale a qualsiasi livello compreso tra l’educazione e cura della prima infanzia e l’istruzione secondaria di secondo grado o una persona formata al di fuori di un contesto istituzionale, considerato ammissibile a partecipare al programma nei rispettivi territori da parte delle autorità competenti; 13) «istruzione degli adulti»: ogni forma di istruzione non professionale destinata agli adulti successiva all’istruzione iniziale, di tipo formale, non formale o informale; 14) «paese terzo»: un paese che non è uno Stato membro dell’Unione; 15) «partenariato»: un accordo tra un gruppo di istituti o di organizzazioni per lo svolgimento di attività e progetti congiunti; 16) «titolo congiunto di laurea magistrale/specialistica (Joint Master’s Degree) Erasmus Mundus»: un programma di studi integrato offerto da almeno due istituti di istruzione superiore che si conclude con un unico diploma o con diplomi multipli rilasciati e firmati congiuntamente da tutti gli istituti partecipanti e riconosciuti ufficialmente nei paesi in cui gli istituti partecipanti sono ubicati; 17) «internazionale»: riferito a un’azione che coinvolge almeno un paese terzo non associato al programma; 18) «cooperazione virtuale»: qualsiasi forma di cooperazione che utilizzi tecnologie dell’informazione e della comunicazione per facilitare e sostenere le azioni pertinenti del programma; 19) «istituto di istruzione superiore»: un istituto che, a prescindere dalle diverse possibili denominazioni, conformemente al diritto o alla prassi nazionale rilasci lauree riconosciute o altre qualifiche riconosciute di livello terziario, come pure qualsiasi altro istituto di istruzione a livello terziario comparabile che le autorità nazionali considerino ammissibile a partecipare al programma nei rispettivi territori; 20) «transnazionale»: riferito a un’azione che coinvolge almeno due paesi che siano Stati membri o paesi terzi associati al programma; 21) «attività di partecipazione dei giovani»: un’attività al di fuori dell’istruzione e della formazione formale, svolta da gruppi informali di giovani o organizzazioni giovanili, e caratterizzata da un approccio non formale o informale all’apprendimento; 22) «animatore socioeducativo»: una persona che, per professione o su base volontaria, partecipa all’apprendimento non formale e sostiene i giovani nel loro personale sviluppo socioeducativo e professionale e nello sviluppo delle loro competenze; comprende persone che pianificano, dirigono, coordinano e attuano attività nel settore della gioventù; 23) «dialogo dell’UE con i giovani»: il dialogo tra i giovani e le organizzazioni giovanili e i responsabili politici e decisionali, nonché gli esperti, i ricercatori e altri attori della società civile, a seconda dei casi; funge da forum di riflessione e consultazione comune permanente sulle priorità e su tutti i settori rilevanti per i giovani; 24) «soggetto giuridico»: una persona fisica o una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell’Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un’entità non avente personalità giuridica di cui all’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario; 25) «persone con minori opportunità»: persone che, per motivi economici, sociali, culturali, geografici o di salute, oppure a causa della provenienza da un contesto migratorio o per motivi quali disabilità o difficoltà di apprendimento o di qualsiasi altra natura, inclusi i motivi che potrebbero dar luogo a discriminazione di cui all’ della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, incontrano ostacoli che impediscono loro di avere effettivo accesso alle opportunità nell’ambito del programma; 26) «autorità nazionale»: una o più autorità responsabili, a livello nazionale, della sorveglianza e della supervisione della gestione del programma in uno Stato membro o in un paese terzo associato al programma; 27) «agenzia nazionale»: uno o più organismi responsabili della gestione dell’attuazione del programma a livello nazionale in uno Stato membro o in paese terzo associato al programma; 28) «nuova organizzazione»: qualsiasi organizzazione o istituto che non abbia precedentemente ricevuto sostegno in relazione a un determinato tipo di azione sostenuta dal programma o dal programma 2014-2020, né come coordinatore né come partner.
Storico versioni

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