Art. 16 · Misure di sostegno finanziario per l’inclusione

Art. 16

Misure di sostegno finanziario per l’inclusione

In vigore dal 20 mag 2021
Misure di sostegno finanziario per l’inclusione 1.   La Commissione garantisce, se del caso, la predisposizione di misure di sostegno finanziario, tra cui prefinanziamenti, per agevolare la partecipazione delle persone con minori opportunità, in particolare di quelle la cui partecipazione è ostacolata da motivi finanziari. Il livello del sostegno è basato su criteri oggettivi. 2.   Per migliorare l’accesso delle persone con minori opportunità e assicurare l’agevole attuazione del programma, ove necessario, la Commissione adegua, o autorizza le agenzie nazionali ad adeguare, le sovvenzioni per sostenere la mobilità ai fini dell’apprendimento nell’ambito del programma. 3.   I costi delle misure destinate a facilitare o a sostenere l’inclusione non giustificano il rigetto di una domanda nell’ambito del programma.
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