Art. 3 · Laboratori ufficiali nel settore della sanità delle piante

Art. 3

Laboratori ufficiali nel settore della sanità delle piante

In vigore dal 17 mag 2021
Laboratori ufficiali nel settore della sanità delle piante Le autorità competenti possono designare come laboratori ufficiali nel settore della sanità delle piante laboratori che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 37, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625, per tutti i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio da essi impiegati per i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali, a condizione che: a) tali laboratori applichino un sistema di assicurazione della qualità per garantire che l’impiego dei metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio per i quali non sono accreditati produca risultati attendibili; b) i metodi non accreditati impiegati da tali laboratori siano caratterizzati dai criteri pertinenti al settore della sanità delle piante di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2017/625; e c) il laboratorio sia già accreditato per almeno uno dei metodi elencati nelle categorie di cui all’allegato per l’impiego su un organismo nocivo appartenente allo stesso gruppo di organismi cui appartiene l’organismo nocivo per il quale è impiegato il metodo non accreditato.
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