Art. 2
[Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Domande comuni
In vigore dal 12 mag 2021
[Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Domande comuni
1. Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, per quanto attiene alle domande di registrazione comuni di un’indicazione geografica, i requisiti di cui all’articolo 23 di detto regolamento e all’ del regolamento delegato (UE) 2021/1235 sono soddisfatti in tutti gli Stati membri e paesi terzi. L’ del regolamento delegato (UE) 2021/1235 si applica a tutti gli Stati membri interessati.
2. Lo Stato membro, l’autorità del paese terzo o il richiedente stabilito in un paese terzo che presenta alla Commissione una domanda comune ai sensi del paragrafo 1 diventa il destinatario delle notifiche o delle decisioni della Commissione.
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